Cassazione: interruppe collegamenti con tg, 4 mesi per Paolini (Agi)

Creato il 18 febbraio 2014 da Nicoladki @NicolaRaiano
Conferma della condanna a 4 mesi di reclusione per il disturbatore televisivo Gabriele Paolini e risarcimento per le parti civili. E' quanto ha deciso la sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato da Paolini contro la condanna a 4 mesi di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Roma il 2 marzo del 2009 per il reato di interruzione di pubblico servizio.
I fatti si riferiscono a due episodi del 2006 quando Paolini, attualmente agli arresti domiciliari per un'inchiesta della procura di Roma relativa a una vicenda di prostituzione minorile e pedopornografia, interruppe due servizi giornalistici televisivi in diretta. Il primo episodio avvenne il 26 giugno 2006 nel corso di un collegamento televisivo del Tg1 della Rai relativo allo scandalo 'Calciopoli': in questa occasione Paolini prendendo il microfono della giornalista pronunciò la frase "ho fatto sesso col Papa".
Il secondo episodio si riferisce al 21 settembre dello stesso anno quando Gabriele Paolini interruppe una diretta di Italia 1 nell'ambito della trasmissione 'Studio Sport' e dove esibì alcuni striscioni sempre con frasi offensive contro il Papa e anche in questo caso costringendo ad interrompere il servizio televisivo.
Paolini si è difeso sostenendo che per un analogo episodio era stato assolto con una sentenza emessa dal tribunale di Parma che aveva ritenuto "il suo comportamento penalmente irrilevante" e per questo sarebbe stato indotto in errore nei suoi comportamenti. Secondo i supremi giudici però ipotesi di errore sarebbero da escludere in quanto "la precedente sentenza di assoluzione concerneva una fattispecie diversa che non integrava una reale interruzione o turbativa del servizio pubblico, per cui non era da reputare idonea ad indurre nell'imputato la certezza della liceità della sua condotta".
Per il giudice della Cassazione "si può aggiungere che nel frattempo sono intervenute decisioni, ben note all'imputato, che hanno riconosciuto il rilievo penale del tipo di quelle poste in essere dall'imputato, sicché appare difficile riconoscere un atteggiamento di buona fede nei confronti del Paolini".

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