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La sesta sezione – T ha infatti ribaltato il verdetto della Ctr che aveva invece ritenuto legittimo l’accordo fra padre e figli nel concetto di conferire a questi ultimi l’utilizzazione della propria azienda mediante un contratto di affitto. Difatti, l’interpretazione del contratto a tali fini fiscali, volta a stabilire se i negozi o i redditi siano soggetti alla corretta imposizione, deve realizzarsi con criteri diversi da quelli utilizzabili a scopi civilistici, nel senso che deve concedere rilievo preminente agli effetti dei negozi stessi e alla esigenza di prevenire frodi e abusi.In materia tributaria, infatti, il divieto di abuso del diritto si realizza in un principio generale antielusivo, precludendo in tal modo al contribuente il conseguimento di facilitazioni fiscali ottenute attraverso l’uso distorto, pur se non in contrasto con alcuna specifica deliberazione, di strumenti giuridici.La Cassazione ha pertanto scritto la parola fine alla storia perchè ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo dei due figli.