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Cassazione: nel condominio è nulla l’ingiunzione di pagamento al marito se titolare dell’immobile è la moglie

Da Butred77

La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 574 del 12 gennaio 2011, ha affermato in materia di condominio che, l’ingiunzione di pagamento delle spese condominiali rivolta al marito, non ha alcuna efficacia se proprietaria dell’immobile è la moglie.

Il caso ha riguardato un condomino che proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal GdP, su ricorso del condominio, per il pagamento delle spese condominiali. Nell’opposizione si sosteneva appunto, di non essere lui il proprietario dell’unità abitativa cui faceva riferimento l’obbligazione, bensì la moglie.

Il Giudice di Pace, respingeva l’opposizione, osservando che, pur essendo la moglie effettiva proprietaria dell’immobile, il marito per tanti anni aveva tenuto una condotta tale da farlo ritenere quale effettivo proprietario del bene.

Non dello stesso avviso la Cassazione, la quale intanto richiama alcuni principi posti alla base del condominio: “il condominio di edifici, come previsto dall’art. 1117 e ss c.c., costituisce un ente di gestione a partecipazione necessaria di tutti i soggetti titolari delle porzioni di piano di proprietà individuale”.

La ripartizione delle spese comuni grava su ciascun condomino in base a un criterio di realità, che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di proprietà particolare, così non considera rilevante che altri utilizzi l’unità immobiliare singola fruendo delle cose e dei servizi comuni e concorrendo di fatto ai relativi oneri”.

Ne consegue, continuano gli Ermellini “che in caso azione giudiziale dell’amministratore è passivamente legittimato il vero proprietario dell’unità abitativa e non anche chi possa apparire tale poichè difettano, nei rapporti fra condominio ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio di apparenza del diritto.


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