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Cassazione: nel condominio i divieti agli animali solo se decisi all’unanimita’

Da Butred77

La corte di cassazione, con sentenza nr. 3705 dello scorso 15 febbraio, ha stabilito che il divieto di tenere animali nel proprio appartamento, non può essere stabilito dalla maggioranza condominiale ma, occorre l’unanimità.

Il caso ha riguardato dei condomini che chiedevano l’annullamento di due delibere condominiali che, a maggioranza, andavano a modificare  un articolo del regolamento condominiale laddove era previsto il divieto di tenere in casa e in qualsiasi spazio comune animali di qualsiasi genere.

Secondo il tribunale di primo grado, “in considerazione della natura contrattuale della predetta disposizione che incideva su diritti dei condomini, la stessa non poteva essere modificata a maggioranza, essendo richiesta l’unanimità dei consensi”. Non dello stesso avviso la Corte d’appello che ribaltava la sentenza di primo grado.

La Cassazione, richiamando una precedente sentenza, intanto afferma che “le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. 13164/2001)”.

Proprio per tale ragione, “tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà’ dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento”.

Pertanto, gli ermellini hanno cassato la sentenza della corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado proprio perchè: “il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva”.


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