La Suprema Corte, sottolineando che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa ma che spetta al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, ha osservato che la Corte di merito rilevava la pretestuosità del dedotto riassetto organizzativo che si poneva in contrasto con l’assunzione di altro dipendente avvenuta pochi mesi prima del licenziamento. Correttamente, quindi, la Corte territoriale, ritenuta la natura ritorsiva del licenziamento intimato, ha provveduto all’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 sentenziando il diritto alla riassunzione di Andrea M. e la condanna del datore a risarcirgli tutti gli stipendi persi fino al reintegro, e a versargli 52 mila e 500 euro per straordinario e permessi non pagati.
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