Il trasferimento di ipoteca è opponibile al fallimento solo laddove esso venga annotato a margine dell’iscrizione ipotecaria, prima o dopo la relativa dichiarazione; il cessionario del credito, cui la garanzia accede, può quindi ottenerne l’ammissione privilegiata al passivo allorché l’annotazione intervenga durante la fase di insinuazione od in quella successiva di opposizione, costituendo essa una condizione dell’azione.