La stessa Corte di Cassazione riassume così le motivazioni della sentenza (neretti miei).
Con sentenza del 3 giugno 2014 - depositata il 28 agosto 2014 - la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi del nuovo art. 416 ter cod. pen., come modificato dalla legge 17 aprile 2014 n. 62, le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario. L'introduzione di questo nuovo elemento costitutivo del reato rende la fattispecie incriminatrice risultante dalla modifica più favorevole per l'imputato ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., rendendo penalmente irrilevanti pregresse pattuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti.Sorprende, nell'ottica (almeno a parole) di ridurre i fenomeni di cosiddetta mala-politica, il ricorso a leggi più favorevoli agli imputati, non essendo in discussione una legislazione eccessivamente severa bensì una carenza di legislazione. Inoltre, la Corte chiarisce che certe condotte di voto di scambio avvenute in passato, se non ottenute con i famosi metodi coercitivi, diventano penalmente irrilevanti. Una conclusione che potrebbe trarsi dalle considerazioni contenute in questa sentenza è che si sia trovato una specie di escamotage per rendere il voto di scambio legale