Dopo la digressione leggera del precedente post, ritorniamo ad occuparci della arida tecnica.
Nello spazio di tempo intercorso tra le elezioni del 2008 e le prossime del maggio 2013, c’è stato tempo per una sorta di declassamento del nostro comune sceso sotto la soglia dei 15.000 abitanti e dall’altro per il varo di una apposita normativa per i comuni avente popolazioni compresa tra i 10.000 ed i 15.000 abitanti.
In particolare le modifiche alla precedente legge elettorale sono state introdotte dall‘articolo 8 della legge n.6 del 05.04.2011, che si riporta sotto.
Del fatto che si voti a turno unico, vista l’alta improbabilità che si raggiunga una perfetta parità di voti tra i due candidati a Sindaco che risultassero con il maggior numero di voti, avevamo già detto. Vince quindi il candidato Sindaco che prende più voti e poco importa che essi siano pari al 70 o al 20 per cento del totale.
Della possibilità di voto disgiunto e del fatto che il voto dato ad una lista non si estende automaticamente al candidato Sindaco collegato e delle possibilità di manovra che offre tale novità ai “furbetti” del voto, si è pure detto in uno dei precedenti post.
Tuttavia qui è da aggiungere che nelle realtà in cui il voto disgiunto è stato sperimentato, raramente ha prodotto risultati non coerenti, si veda a titolo di esempio le recenti elezioni per il presidente ed il rinnovo del consiglio regionale della Lombardia.
Non si è detto dell‘obbligo del rispetto della rappresentanza di genere, per rispettare il quale le liste non potranno avere più di 3/4 di candidati di un solo genere.
Resta da dire ora dell‘attribuzione dei seggi in consiglio.
Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al Sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.
Nella particolare situazione castellammarese, per le cose dette nei post precedenti, c’è il rischio concreto di ritrovarsi un Sindaco che sin da subito non disporrà di una maggioranza in consiglio.
Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi, il che significa che intorno ai 450 voti di lista è da fissare la soglia di allarme per cui i candidati consiglieri di una tale ipotetica lista rischiano di avere solo perso del tempo, il tutto nell’ipotesi (non irreale) di 9.000 voti validi.
Il metodo delle divisioni successive potrebbe determinare l’elezione di candidati con quoziente più basso della cifra corrispondente a tale sbarramento visto che alle scorse amministrative gli ultimi due consiglieri furono assegnati con quozienti inferiori a 400 voti e complessivamente cinque consiglieri furono assegnati con quozienti inferiori a 450 voti ?
Probabilmente si, visto che al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.
Per il dopo c’è da dire che il numero dei consiglieri comunali è rimasto invariato e non è sceso da 20 a 16 per come previsto dalle modifiche della normativa nazionale, grazie al fatto che la Regione Siciliana non ha legiferato in materia.
Gli assessori scendono comunque a quattro dei sette che erano e potranno essere contemporaneamente anche consiglieri comunali, ma in numero non superiore alla metà della giunta.
A seguire l’articolo 8 della L.R.S. n. 6 del 5 aprile 2011
Art. 8.
Elezione del sindaco e dei consigli nei comuni
con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono
inseriti i seguenti:
a) ‘Art. 2 bis. – Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti. – 1.
Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000
abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto
a turno unico contestualmente all’elezione del consiglio
comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il
collegamento con una o più liste presentate per l’elezione
del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo
se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa
utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i
nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco,
scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente
il voto per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso
collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di
candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco
collegato e il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista o al gruppo di liste collegate.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla
carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta,
tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede
ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il più
anziano di età.’;
b) ‘Art. 2 ter – Elezione del consiglio comunale nei
comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000
abitanti – 1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale
devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore
ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista
contenga una cifra decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma
3 dell’articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno
della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a
fianco del contrassegno.
3. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco.
4. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi, le liste
che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale
dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti
riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.
Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente
comma, non sono ammesse all’assegnazione dei seggi.
5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla
carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3, 4 . . ., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti,
i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti
quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere
e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più
seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti
sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
6. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la
cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti
riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 …, sino a concorrenza del
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni lista.
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato
proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il
60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato,
comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun
altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il
50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del
comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o
le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel
caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il
40 per cento dei voti validi.
8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre
individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.’.
2. Agli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le
parole “10.000 abitanti”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “15.000 abitanti.”.
e qui la circolare interpretativa della L.R.S. n. 6 del 5 aprile 2011
I precedenti post sulle prossime elezioni amministrative castellammaresi stanno qui, qui e qui