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Centrali Rischi: i mezzi di tutela contro le errate segnalazioni (parte III)

Creato il 30 giugno 2011 da Cindi

Centrali Rischi: i mezzi di tutela contro le errate segnalazioni (parte III)

L’errata segnalazione alle Centrali Rischi pubbliche.

L’errata segnalazione in Centrale Rischi, considerata la diffusione che tale dato ha verso tutti gli istituti di credito del sistema, è fonte di duplice responsabilità.

Responsabilità contrattuale: per violazione dei canoni di diligenza dell’adempimento, nonché di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento del rapporto obbligatorio (artt. 1176, co. 2, e 1475 c.c.).

Responsabilità extracontrattuale: in ragione del danno ingiusto derivante da: violazione dell’identità di ciascun individuo, indebita rappresentazione dell’immagine dell’imprenditoriale, lesione del diritto di essere imprenditori, atti di disposizione patrimoniale compiuti in base all’avvenuta segnalazione in Centrale Rischi, condizionamento dell’altrui politica creditizia, lesione del diritto alla salute dell’imprenditore.L’errata segnalazione da parte dell’intermediario comporta, conseguentemente, una responsabilità da parte dello stesso se questa ha causato un serio pregiudizio alla reputazione economica e commerciale dell’imprenditore e al diritto all’immagine. Inoltre lo stesso fatto di aver trasmesso al sistema creditizio un dato difforme dalla realtà, può essere porre il segnalante in una situazione di responsabilità non solo verso il soggetto segnalato o l’Organo di Vigilanza, ma anche verso tutti gli altri intermediari aderenti coinvolti nelle operazioni di credito con quel cliente.

Dal punto di vista pratico, nella maggior parte dei casi (e in spregio alla disciplina regolamentare) la notizia di iscrizione del proprio nominativo nella Centrale Rischi risulta nota solamente a pratica avvenuta e conclusa. In tale ipotesi, qualora la segnalazione sia stata frutto di un errore, le soluzioni percorribili sono:

  1. il ricorso a una definizione stragiudiziale mediante segnalazione, rivolta alla banca segnalante, dell’errore e contestuale richiesta di ritiro della segnalazione del nominativo iscritto nella Centrale Rischi e contestuale cancellazione del dato;

  2. il ricorso al rimedio giudiziale che – anche in ragione della necessità di un’azione rapida – necessariamente richiede l’esperimento di un rimedio cautelare d’urgenza (se del caso anche inaudita altera parte) volto a ottenere la cancellazione del proprio nominativo, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno patito per l’illegittima segnalazione.

L’errata segnalazione alle Centrali Rischi private.

Il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” prevede che l’interessato (ovvero il debitore) abbia il diritto a ottenere, prima che avvenga la segnalazione, un avviso da parte dell’istituto finanziario che lo avverta dell’imminente comunicazione alle centrali rischi del suo nominativo. In questo modo, il debitore ha il tempo e il modo per regolarizzare il ritardo evitando la segnalazione negativa e quindi la classificazione del suo nominativo come cattivo pagatore.

Inoltre, sempre secondo il sopraccitato Codice, i dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:
a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;


b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:

  1. dopo 60 giorni dall’aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce a una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l’aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;

  2. negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall’aggiornamento mensile o in caso di mancato pagamento di una rata.

Risulta evidente dalla lettura delle norme emanate dal Garante, che gli istituti finanziari devono seguire precise regole prima di segnalare dei dati alle centrali rischi, in particolar modo se si tratta di insolvenze.

Se tali garanzie non vengono rispettate, la segnalazione è illegittima con possibilità per il cliente di esperire i medesimi rimedi indicati nel paragrafo precedente.

L’Arbitrato Bancario Finanziario.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – operante dal 15 ottobre del 2009 – fornisce ai clienti che non abbiano trovato soddisfazione alle proprie richieste attraverso il rapporto diretto con gli uffici reclami delle banche e delle società finanziarie un modo semplice, rapido ed economico per risolvere la controversia in atto.

L’ABF rientra nella categoria dei sistemi A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), termine con il quale sono definiti a livello internazionale i sistemi di risoluzione delle controversie di carattere “stragiudiziale”, ossia che si pongono “al di fuori” del processo ordinario.

Di recente, con l’introduzione della cosiddetta “mediazione obbligatoria” (D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010) in vigore dal 21 marzo 2011, l’ordinamento ha confermato la centralità dello strumento dell’ABF nella materia dei servizi bancari e finanziari, inserendo il ricorso all’Arbitro tra le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie che devono necessariamente precedere l’instaurazione di un processo civile in quanto vertente sulla materia dei contratti bancari e finanziari.

L’adesione al sistema ABF da parte degli intermediari, obbligatoria per legge, costituisce una condizione per l’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria e, in caso di inosservanza dell’obbligo, è prevista anche l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le disposizioni sul funzionamento dell’ABF sono state emanate della Banca d’Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, in attuazione della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e alla luce dei tre principi fondamentali contenuti nella legge (art. 128-bis del TUB) .

In dettaglio l’ABF può decidere sulle controversie che riguardano le operazioni e i servizi bancari e finanziari (successivi all’1 gennaio 2007), l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono) e se il ricorrente chiede una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a € 100.000.

Non rientrano nell’ambito di competenza dell’ABF le controversie con banche e intermediari finanziari in tema di prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio, disciplinati nel Testo Unico della Finanza (d. lgs. n. 58/98 c.d. TUF) e nelle relative disposizioni di attuazione, in quanto le controversie in questo settore possono essere portate di fronte alla “Camera di conciliazione e arbitrato”, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Consob in attuazione delle previsioni della legge sul risparmio.

Il cliente può accedere al sistema ABF, anche senza avvalersi di un avvocato, presentando un reclamo in forma scritta all’intermediario. In caso di mancata risposta o se la risposta ricevuta è ritenuta insoddisfacente, il cliente può presentare ricorso all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del menzionato reclamo.

Il diritto di ricorrere all’ABF in caso di controversia è un diritto irrinunciabile del cliente e le banche e gli intermediari finanziari devono informare i propri clienti sull’esistenza di questo diritto e sulle procedure di ricorso mettendo, a tal fine, a disposizione della clientela presso le proprie dipendenze una copia della “Guida pratica” che comprende al suo interno il modulo per il ricorso (obbligo sancito dalle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del luglio 2009 la cui osservanza è verificata nell’ambito dei controlli svolti dalla stessa Banca d’Italia presso le dipendenze degli intermediari).

Dalla data della ricezione della comunicazione del cliente relativa alla presentazione del ricorso, l’intermediario ha a disposizione 30 giorni per trasmettere le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso, direttamente alla Segreteria tecnica ovvero all’organismo rappresentativo della categoria degli intermediari riconosciuto dalla Banca d’Italia (il Conciliatore Bancario Finanziario). Nei 60 giorni dalla data in cui la Segreteria ha ricevuto le controdeduzioni dell’intermediario (oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle) il Collegio si riunisce e decide sul ricorso.

La pronuncia dell’ABF non ha l’effetto tipico di una sentenza: infatti non incide sulle situazioni giuridiche delle parti e non ha valore vincolante di per sé. Tuttavia il corretto adempimento dell’intermediario a quanto disposto nella pronuncia è oggetto di specifica verifica e valutazione da parte dell’ABF. L’intermediario, peraltro, ha un forte incentivo a rispettare spontaneamente la pronuncia dell’Arbitro perché un suo eventuale inadempimento è reso pubblico (attraverso i siti web dell’ABF e della Banca d’Italia nonché due quotidiani ad ampia diffusione nazionale).

 



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