Nelle scorse settimana ci siamo occupati delle sanzioni a cui vanno incontro i certificatori energetici in caso di infedele redazione dell’APE. Oggi riprendiamo l’argomento della certificazione energetica presentando uno schema di sintesi che riepiloga i requisiti professionali dei professionisti abilitati alla certificazione energetica direttamente o tramite un corso autorizzato secondo la procedura pubblicata a fine novembre dal Ministero dello sviluppo economico.
I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici vengono definiti dal DPR 75/2013, la cui analisi dettagliata è stata realizzata su queste pagine dall’ing. Enrico Ninarello.
Il decreto stabilisce che sono abilitati a essere certificatore energetico i tecnici abilitati (operanti anche in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche e private); gli gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, nell’ingegneria civile e impiantistica; gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia; le società di servizi energetici (ESCO).
Nella tabella che segue, tratta dal Rapporto sulla Certificazione Energetica 2013, sono riportati i titoli di studio che un tecnico abilitato deve possedere per poter essere qualificato come certificatore energetico.
Per ogni tipologia di requisito viene indicato anche l’appropriato riferimento legislativo e viene indicato se il requisito stesso consente l’abilitazione diretta o solo a seguito di un apposito corso di formazione con esame finale.
A tutti i nostri lettori ricordiamo anche di consultare la Pagina Speciale Certificazione Energetica e APE aggiornata in tempo reale dalla nostra Redazione
Rif. legislativo Abilitati Abilitati
con corso
DM 16.3.2007 laurea magistrale in una
delle classi LM-4, da LM-22
a LM-24, LM-26, LM-28,
LM-30, LM-31, LM-33, LM-
35, LM-53, LM-69, LM-73,
laurea conseguita nelle
classi: L7, L9, L17, L23,
L25
laurea magistrale in unadelle lassi LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40,
LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79
laurea conseguita nelle
classi:
L8, L30, L21, L27, L32,
L34, L35,
DM 28.11.2000 laurea specialistica nelle
classi: 4/S, da 27/S a 28/S,
31/S, 33/S, 34/S, 36/S,
38/S, 61/S, 74/S, 77/S
laurea specialistica nelleclassi: 20/S, 25/S, 26/S,
29/S, 30/S, 32/S, 35/S,
37/S, 45/S, 50/S, 54/S,
62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S
DM 5.5.2004 Corrispondente diploma di
laurea
Diploma di laureacorrispondente
DM 4.8.2000 laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20 Laurea conseguita nelle
classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27,
32
DPR 15.3.2010 n. 88 diploma di istruzione
tecnica, settore tecnologico negli indirizzi e articolazioni:
- C1 «meccanica,
meccatronica ed energia» articolazione «energia»,
- C3 «elettronica ed
elettrotecnica»
articolazione
«elettrotecnica»
- C8 «agraria,
agroalimentare e
agroindustria» articolazione
«gestione dell’ambiente e
del territorio»
- C9 «costruzioni, ambiente
e territorio, o diploma di
geometra
Indirizzi e articolazionidiversi da quelli indicati
DPR 30.9.1961 e s.m. Diploma di perito
industriale in uno dei
seguenti indirizzi specializzati: edilizia,
elettrotecnica, meccanica,
termotecnica.
Diploma di peritoindustriale con indirizzi
specializzati diversi da quelli indicati.
Note Titoli di cui alla colonna
precedente se non
corredati della abilitazione
professionale in tutti i
campi concernenti la
progettazione di edifici e
impianti asserviti agli
edifici stessi.