Certificatore energetico: ecco chi lo può fare subito e chi dopo un corso

Creato il 05 marzo 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Nelle scorse settimana ci siamo occupati delle sanzioni a cui vanno incontro i certificatori energetici in caso di infedele redazione dell’APE. Oggi riprendiamo l’argomento della certificazione energetica presentando uno schema di sintesi che riepiloga i requisiti professionali dei professionisti abilitati alla certificazione energetica direttamente o tramite un corso autorizzato secondo la procedura pubblicata a fine novembre dal Ministero dello sviluppo economico.

I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici vengono definiti dal DPR 75/2013, la cui analisi dettagliata è stata realizzata su queste pagine dall’ing. Enrico Ninarello.

Il decreto stabilisce che sono abilitati a essere certificatore energetico i tecnici abilitati (operanti anche in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche e private); gli gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, nell’ingegneria civile e impiantistica; gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia; le società di servizi energetici (ESCO).

Nella tabella che segue, tratta dal Rapporto sulla Certificazione Energetica 2013, sono riportati i titoli di studio che un tecnico abilitato deve possedere per poter essere qualificato come certificatore energetico.

Per ogni tipologia di requisito viene indicato anche l’appropriato riferimento legislativo e viene indicato se il requisito stesso consente l’abilitazione diretta o solo a seguito di un apposito corso di formazione con esame finale.

A tutti i nostri lettori ricordiamo anche di consultare la Pagina Speciale Certificazione Energetica e APE aggiornata in tempo reale dalla nostra Redazione

Rif. legislativo Abilitati Abilitati

con corso

DM 16.3.2007 laurea magistrale in una

delle classi LM-4, da LM-22

a LM-24, LM-26, LM-28,

LM-30, LM-31, LM-33, LM-

35, LM-53, LM-69, LM-73,

laurea conseguita nelle

classi: L7, L9, L17, L23,

L25

laurea magistrale in una

delle lassi LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40,

LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79

laurea conseguita nelle

classi:

L8, L30, L21, L27, L32,

L34, L35,

DM 28.11.2000 laurea specialistica nelle

classi: 4/S, da 27/S a 28/S,

31/S, 33/S, 34/S, 36/S,

38/S, 61/S, 74/S, 77/S

laurea specialistica nelle

classi: 20/S, 25/S, 26/S,

29/S, 30/S, 32/S, 35/S,

37/S, 45/S, 50/S, 54/S,

62/S, 68/S, 82/S, 85/S,

86/S

DM 5.5.2004 Corrispondente diploma di

laurea

Diploma di laurea

corrispondente

DM 4.8.2000 laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20 Laurea conseguita nelle

classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27,

32

DPR 15.3.2010 n. 88 diploma di istruzione

tecnica, settore tecnologico negli indirizzi e articolazioni:

- C1 «meccanica,

meccatronica ed energia» articolazione «energia»,

- C3 «elettronica ed

elettrotecnica»

articolazione

«elettrotecnica»

- C8 «agraria,

agroalimentare e

agroindustria» articolazione

«gestione dell’ambiente e

del territorio»

- C9 «costruzioni, ambiente

e territorio, o diploma di

geometra

Indirizzi e articolazioni

diversi da quelli indicati

DPR 30.9.1961 e s.m. Diploma di perito

industriale in uno dei

seguenti indirizzi specializzati: edilizia,

elettrotecnica, meccanica,

termotecnica.

Diploma di perito

industriale con indirizzi

specializzati diversi da quelli indicati.

Note Titoli di cui alla colonna

precedente se non

corredati della abilitazione

professionale in tutti i

campi concernenti la

progettazione di edifici e

impianti asserviti agli

edifici stessi.