Certificazione energetica: APE Unico nuovo e vecchie sanzioni

Creato il 18 giugno 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

L’APE Unico si appresta a diventare realtà. Mancano meno di due mesi, infatti, al 1° agosto quando entrerà in vigore il decreto dello sviluppo economico con le linee guida sull’attestato di prestazione energetica unico.

Il tema delle sanzioni per i progettisti, che era stato quasi nascosto nella versione precedente della bozza del decreto è tornato in evidenza con quella recente del 4 giugno, sebbene le multe in cui rischiano di incorrere i professionisti sono le medesime già in vigore.

Quello che è cambiato, appunto, è il richiamo esplicito nel decreto dell’APE Unico alle sanzioni indicate all’articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Abbiamo già fornito una prima panoramica delle novità del nuovo APE Unico, ma resta interessante rinfrescare la memoria sulle sanzioni a carico del progettista e del costruttore in caso di inadempienze.

A rischiare multe anche cospicue sono, in particolare, il progettista, il direttore dei lavori, il proprietario, il tecnico manutentore e il costruttore.

Per quanto riguarda il progettista, si rischia una sanzione amministrativa variabile dal 30 al 70% della propria parcella in caso di emissione di un attestato di prestazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie indicate dal nuovo decreto o in caso di documenti non veritieri.

Il direttore dei lavori che non presenta in Comune l’asseverazione di conformità delle opere insieme alla dichiarazione di fine lavori, rischia un’ammenda pari al 50% della parcella.

La sanzione diventa anche penale (reclusione fino a 6 mesi e 500 euro di multa) nel caso l’asseverazione presentata in Comune di conformità delle opere attesti in maniera falsa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica.

Proprietario, conduttore o amministratore di condominio che non mantengono in efficienza e non controllano gli impianti sono puniti con una multa variabile dai 500 ai 3.000 euro.

L’operatore, incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, che non esegue a regola d’arte il suo compito rischia una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

Infine il costruttore che non consegna al proprietario l’originale dell’APE Unico contestualmente all’immobile può incorrere in una sanzione che arriva fino a 30.000 euro (sanzione minima 5.000 euro).

Efficienza energetica degli edifici dopo le UNI/TS 11300 -1 e 2: 2014


S. Lupica Spagnolo, G. Pansa , 2015, Maggioli Editore

.Questo volume vuole pertanto essere innanzitutto un utile strumento di aggiornamento sull’evoluzione della normativa: esso presenta a tal fine una rassegna ragionata delle principali disposizioni normative (dall’emanazione della prima direttiva EPBD...


36,00 € 32,40 € Acquista
su www.maggiolieditore.it



Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :