Certificazione energetica, ecco quali edifici devono avere l’APE

Creato il 08 luglio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

A prescindere dal fatto che un immobile venga o meno dato in locazione, venduto o donato a terzi, esistono delle precise tipologie di edifici che devono dotarsi (possedere) della certificazione energetica, rilasciata da un tecnico abilitato sotto forma di attestato di prestazione energetica, il c.d. APE.

Sono dunque gli edifici che devono avere (devono “dotarsi”) di APE, i protagonisti di questo post.

Prima di entrare nel merito della questione, recentemente affrontata dal Consiglio nazionale del Notariato con un corposo aggiornamento sull’analisi della certificazione energetica degli edifici, alla cui lettura integrale rimandiamo, vale la pena definire i quattro obblighi in materia di certificazione energetica.

1. Obbligo di dotazione. In buona sostanza significa che gli edifici devono avere la certificazione energetica, a prescindere dal fatto che ci sia un atto di trasferimento di proprietà o una locazione.

2. Obbligo di allegazione. All’atto di trasferimento del fabbricato occorre allegare l’APE.

3. Obbligo di consegna. L’APE va consegnato all’acquirente o al conduttore (in caso di contratto di locazione).

4. Obbligo di informativa. Le informazioni rilevanti circa le prestazioni energetiche dell’edificio vanno comunicate all’acquirente o al conduttore.

Concentriamoci dunque sull’obbligo di dotazione dell’APE, accennato al punto 1. Ecco, secondo l’autorevole opinione del Notariato, quali sono gli edifici che devono avere l’attestato di prestazione energetica, indipendentemente dal fatto che siano oggetto di un trasferimento (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito).

Tutti i nuovi edifici devono possedere l’APE. Per nuovo edificio, il Notariato specifica che si debba intendere un fabbricato costruito a seguito del rilascio del permesso di costruire o di DIA richiesto o presentato dopo l’8 settembre 2005.

Anche gli edifici ristrutturati devono dotarsi di Attestato di prestazione energetica. Ci chiediamo, occorre dotarsi di APE per qualsiasi tipo di intervento di ristrutturazione?

La risposta è negativa. Gli esperti del Notariato specificano, infatti, che l’obbligo di APE scatta in caso di “ristrutturazioni importanti”, ossia quelle che coinvolgono oltre il 25% della superficie dell’intero involucro dell’intero edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.

Più complesso è il caso degli edifici pubblici, poiché la normativa distingue tra edificio destinato a uso pubblico (quindi edificio non necessariamente di proprietà pubblica) ed edifici di proprietà pubblica.

La normativa, spiega lo studio del Notariato, stabilisce che gli edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore ai 500 metri quadri devono produrre l’APE entro 120 giorni dall’entrata in vigore del DL 63/2013. A partire dal 7 luglio di quest’anno, la soglia di 500 metri quadri si abbassa alla metà: 250 metri quadri.

Per gli edifici con superficie utile totale superiore ai 500 metri quadri, aperti al pubblico e già dotati di APE, occorre affiggere l’attestato in luogo ben visibile a tutti.

Infine, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico devono prevedere la predisposizione dell’APE relativa all’edificio o all’unità immobiliare.

Ricordiamo che tutte queste informazione e molte altre sono state oggetto di un’approfondita analisi nell’aggiornamento di maggio 2014 dello Studio n. 657/2013/C del Consiglio nazionale del Notariato relativo alla Disciplina nazionale della certificazione energetica – Guida Operativa 2014.


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