Il governo ha pertanto reso possibile con il DPR 180/50 procedere alla trattenuta di 1/5 dello stipendio / retribuzone (un quinto), è una forma di prestito personale ai lavoratori, per il pagamento di debiti finanziari del lavoratore verso banche o società finanziarie, nel rispetto di alcune condizioni: la cessione del quinto per esempio non può eccedere i dieci anni ed il lavoratore deve avere uno stipendio mensile fisso/continuativo (perciò a contratto a tempo indeterminato), sia che lavori nel settore pubblico sia nel settore privato. Molto spesso non ce ne accorgiamo: quando andiamo a firmare con una società finanziaria un prestito dietro c’è questa forma di finanziamento.
L’iter con cui si procede alla cessione del quinto parte sempre dalla legge a cui dovete far riferimento per tutelarvi da possibili truffe. L’articolo 1260 del Codice Civile prevede che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.
Ovviamente i soggetti che sono titolati a concedere questa forma di finanziamento sono solamente gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l’istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno. Alla base vi sono sempre le pattuizioni negoziali che sono stabilite tra le parti e che comunque devono essere rese disponibili ad entrambi insieme a tutta la documentazione.
Può capitare anche la situazione di insolvenza del contribuente che cede il quinto dello stipendio che, al pari del TFR e dei contributi previdenziali, non può essere oggetto di pignoramento o di espropriazione da parte di terzi. Ricordiamo che la misura massima del finanziamento concesso è pari ad un quinto dello stipendio (1/5 stipendio netto) che può essere retrocesso, ma non di più, ossia non è possibile il cumulo tra diversi crediti ceduti superiori alla soglia del quinto anche perché altrimenti la liquidità sarebbe compromessa ed i costi fissi sarebbero eccessivi a parere del legislatore.
Ulteriore limite imposto dal legislatore per la cessione del quinto richiede che in caso di estinzione anticipata del debito è possibile effettuare una nuova cessione ma entro un anno dalla estinzione anticipata della precedente cessione o prima che siano decorsi due anni dall’inizio della stessa, qualora la seconda cessione preveda una durata non superiore a cinque anni; gli anni di obbligatoria dilazione sono invece quattro se la seconda cessione ha durata decennale (articolo 39, comma 1).
Inoltre nel caso la prima cessione del quinto fatta in passato non sia estinta, è possibile aprire la nuova cessione di parte dello stipendio solo se il ricavato sia destinato alla estinzione della cessione in corso, in quanto al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale non ancora rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualsiasi patto contrario.
Vi segnalo altrimenti altri articoli correlati che possono essere in primis quello sull’ anticipazione del TFR e dei benefici che si hanno in termini di tassazione e anche quello sui prestiti tra privati.