Cinque cose da sapere sul DURC dopo i chiarimenti del Ministero

Creato il 25 settembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Dopo la conversione in legge del Decreto del Fare, in cui è stato nuovamente rimaneggiata la disciplina relativa al DURC, il Ministero del lavoro ha emanato la circolare 36/2013 contenente alcuni importanti chiarimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Ripromettendoci di tornare sull’argomento con un post di ulteriore approfondimento, possiamo in questa sede definire cinque punti essenziali del “nuovo” DURC alla luce dell’intervento della circolare del Lavoro di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi (leggi in proposito Il DURC dopo il Decreto del Fare, arriva l’interpretazione del Ministero del lavoro).

1. La validità del DURC
Il nuovo DURC ha un periodo di validità aumentato a 120 giorni, anziché i precedenti 90. Attenzione, però! La validità di 120 giorni si applica solo ai documenti che sono stati emessi dopo il 21 agosto 2013, data di conversione in legge del Decreto del Fare.

Tutti i DURC emessi in data precedente, invece, continuano ad avere una validità di soli 90 giorni.

2. Le fasi dei lavori per i quali è necessario il DURC
In base alla fase del contratto di appalto, la pubblica amministrazione deve richiedere il DURC in tre momenti distinti.

Dovrà essere richiesto un DURC in sede di verifica dell’autocertificazione di regolarità contributiva fatta dall’impresa per la partecipazione alla gara e, una volta aggiudicato il bando, per la fase di stipula del contratto.

Il Ministero del lavoro ha specificato che la validità di 120 giorni, per il primo caso, decorre non dalla data di emissione del DURC, ma dalla data di verifica da parte della p.a. della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva.

Altre fasi in cui è richiesto il DURC (sempre con validità di 4 mesi) sono quelle legate al pagamento o allo stato di avanzamento lavori, per il rilascio del certificato di collaudo e per l’autorizzazione al subappalto.

Infine, un nuovo DURC dovrà essere richiesto al momento del pagamento del saldo finale.

3. DURC e lavori privati
La circolare Lavoro 6 settembre 2013, n. 36 specifica che non è richiesto il DURC nei casi di lavori privati di manutenzione edilizia realizzati in economia senza l’intervento di imprese.

4. DURC irregolari
Quarto “punto chiave” riguarda le irregolarità. In caso di documento non corretto o irregolare va inviato al diretto interessato un avviso tramite PEC. Nell’avviso devono essere indicate chiaramente gli elementi di irregolarità riscontrati.

Il destinatario ha a disposizione 15 giorni di tempo per sanare la propria posizione.

5. Invio solo tramite PEC
Quinto e ultimo concetto da evidenziare, che peraltro non è stato affrontato dalla circolare 36/2013 ma dall’INPS, è il fatto che a partire dallo scorso 2 settembre 2013 il DURC dovrà essere trasmetto utilizzando esclusivamente la Posta Elettronica Certificata (leggi in proposito Il DURC si trasmette solo tramite PEC, l’obbligo dal 2 settembre).


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