Citano il nome "Moncler": Il Gip di Padova accoglie la richiesta della società e fa oscurare 493 siti web

Da Avvdanielaconte

Il logo della Moncler

Il Gip del Tribunale di Padova, con provvedimento del 29 settembre 2011, ha ordinato il sequestro preventivo di 493 siti internazionali che "citavano" il nome Moncler - marchio della multinazionale famosa in tutto il mondo per i "piumini" -. I reati contestati sono "Introduzione nello Stato  e commercio di prodotti con segni falsi" - previsto dall'art. 474 cod. pen. - e "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" - previsto dall'art. 517 cod. pen. -. La società ha chiesto la misura cautelare sopra citata allo scopo di tutelare il proprio marchio dalle contraffazioni.
Si tratta della prima decisione di questo tipo in Italia, che costituisce un pericoloso precedente.E' la prima volta, infatti, che viene ordinato il sequestro preventivo di siti internet per violazione del marchio.
A quanto si è appreso, soltanto alcuni dei siti oscurati vendono prodotti contraffatti. Altri contengono soltanto pubblicità e alcuni, addirittura, sono semplici domini registrati - è il caso, ad esempio, di Monclerfans.com -. In più, molti domini risiedono su provider all'estero - in particolare negli Stati Uniti e in Cina-; di conseguenza, rimarrebbero attivi anche se non accessibili dagli utenti italiani. Per fare eseguire il provvedimento all'estero, infatti, occorre una rogatoria internazionale.
Il Gip ha ritenuto - primo caso in Italia - che integri il reato di contraffazione anche la semplice registrazione di un indirizzo web contenente il marchio dell'azienda - nel caso di specie, quello della Moncler -. 
La decisione ha scatenato reazioni polemiche. L'Avv. Fulvio Sarzana - uno dei massimi esperti del settore - ha detto che "Se passa questo principio diventa impossibile citare un marchio in Internet senza l'autorizzazione della rispettiva azienda. Il marchio verrebbe violato anche se tu scrivi un'inserzione su eBay, 'vendo un piumino Moncler'. Questa cosa equivale a registrare un dominio Moncler: sempre di contraffazione si tratta, alla luce di quella sentenza". E ha aggiunto: " Il precedente rischia di ripercuotersi seriamente sulle vendite effettuate tramite i portali di commercio elettronico quali Ebay, che potrebbero essere chiamate a rispondere in concorso con coloro che vendono beni ritenuti contraffatte su internet, e vedersi cosi chiuse le pagine delle inserzioni attraverso lo strumento  del sequestro preventivo". 
Recentemente è salito agli onori della cronaca il caso del sito "Pirate Bay": la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 49437 del 23 dicembre 2009 - ha ammesso il sequestro preventivo del sito www.theprivatebay.org per violazione del diritto d'autore. Si tratta, quindi, di una fattispecie diversa. In quel caso, poi, il Gip presso il Tribunale di Bergamo non aveva ordinato l'oscuramento diretto del sito, ma aveva disposto "che i fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano inibissero ai rispettivi utenti - anche a mente del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, artt. 14 e 15 - l'accesso all'indirizzo suddetto, ai relativi alias e nomi di dominio rinvianti al sito medesimo". 
Si rammenta, in conclusione, un caso del 2009: Luca Armani aveva registrato il dominio www.armani.it per il timbrificio di cui è titolare. Citato in giudizio dal famoso stilista Giorgio Armani, è stato costretto dal Giudice a cedere il dominio a quest'ultimo. Ma è tutta un'altra storia.
Roma, 7 ottobre 2011   Avv. Daniela Conte
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