Se solo si riuscisse a formare una grande class-action, si potrebbero impugnare tutti i finanziamenti e i prestiti/mutui a tasso usuraio erogati dagli intermediari finanziari. La motivazione per l’avvio di un’azione giudiziale è la seguente: le banche e le agenzie finanziarie prestano soldi in cambio di un tasso d’interesse ingiustificato (utilizzato per coprire, a loro dire, una potenziale inflazione). In questo caso non è proprio l’inflazione che “preoccupa“, o il tasso che da esso ne scaturisce (è noto, infatti, che le la speculazione è elevatissima), quanto la condizione dei soggetti che stipulano i medesimi “contratti finanziari“.
Si sa che molto spesso si tratta di soggetti in difficoltà economica che ricorrono ai prestiti per ovviare a situazioni sgradevoli o, molte volte, si tratta di datori di lavoro che non hanno soldi per pagare gli stipendi dei propri lavoratori.
Gli operatori finanziari, che ricevono denaro (non proprio) dalla BCE o da altre banche centrali nel mondo a tassi d’interesse stracciati (pari all’1%) sfruttano queste situazioni di puro bisogno per “rifilare” prestiti usurai alle povere vittime di cui sopra.
A questo punto la riflessione da fare è semplice: almeno nel nostro Stato ci sarebbe la possibilità di agire legalmente perché il Codice civile all’art. 1434 – parla di violenza, specificando che essa “è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo“. Al successivo art. 1435, inoltre, si legge che “la violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone“.
Con il sistema economico attuale, e con la crisi (voluta appositamente dalle banche) si crea un sistema doloso (contrario all’art. 1439 del Codice Civile) da cui non ci si può sottrarre. Infatti, pur se i contraenti di prestiti finanziari possono essere “persone sensate” ex art. 1435 cod. civ., l’enorme voragine finanziaria che si viene a creare in un momento “metastatico” come quello che stiamo vivendo, non permette di avere scelta o, quantomeno, di avere la “responsabilità morale” di sottrarsi a tale meccanismo, assoggettando se stessi e i propri beni a un male (seppur indiretto) “ingiusto e notevole“, proprio come recita il summenzionato art. 1435 del Codice Civile.
Celebre, a questo punto, è la sentenza (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 5 ottobre 2010, n. 20666) che ha dichiarato invalido “il contratto viziato da violenza morale“, specificando che:
- A norma del combinato disposto degli articoli 1434 e 1435 del Codice Civile deve essere annullato il contratto che risulti viziato da violenza.
- La violenza, quale vizio del consenso, consiste nel prospettare un male ingiusto e notevole, tale da indurre colui che la subisce a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato.
- La valutazione circa la sussistenza dei presupposti della violenza morale spetta esclusivamente al giudice di merito, il quale fonderà il proprio convincimento sulle prove prodotte in giudizio. Tale valutazione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Concludendo e riassumendo, si può notare come tutti gli operatori finanziari (banche in primis) esercitino una violenza sui propri clienti attraverso un sistema (contrario ai principi di proprietà riconosciuti dalla Costituzione all’art. 42 e dall’art. 832 del Codice Civile) studiato ad hoc per aggredire i beni di enti e privati (Stato incluso) ed impadronirsi di questi ultimi.
Riusciremo mai ad essere padroni di noi stessi e di ciò che è nostro di diritto??