avv. Eugenio Gargiulo
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9276 del 24/04/2014, ha stabilito che, in caso di collisione tra un veicolo e un animale selvatico, il danneggiato può ottenere il risarcimento dei danni dall’Ente pubblico proprietario della strada soltanto se dimostra un concreto comportamento colposo ascrivibile all’Ente suddetto ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
Nel caso in esame, il proprietario e il conducente di un’autovettura convenivano dinanzi al Giudice di Pace la Regione Abruzzo, lamentando che l’autovettura era stata urtata da un cinghiale proveniente dai boschi appartenenti a detta Regione, alla quale chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni subiti.
Il Giudice di Pace condannava la Regione al risarcimento del danno determinato in € 930,00.
La sentenza veniva appellata dalla Regione Abruzzo dinanzi al Tribunale, che accoglieva l’appello. Infatti, il Tribunale, premesso che in caso risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica non si applica l’art. 2052 c.c. bensì l’art. 2043 c.c., ha ritenuto che spettasse ai danneggiati indicare e provare la condotta omissiva addebitabile alla Regione e causa dell’incidente; tuttavia, nel caso in esame non era stato addotto né dimostrato dai danneggiati alcun addebito specifico di errore nella gestione della fauna, cosicché non sussisteva alcuna responsabilità a carico della Regione.
Il proprietario e il conducente del veicolo non si sono arresi e hanno proposto ricorso per Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso.La Cassazione ha, infatti, ritenuto che il danno causato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto secondo i principi generali sanciti dall’art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.
Pertanto, secondo la Cassazione, nel caso di specie la domanda proposta nei confronti della Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale è stata correttamente rigettata, non essendo emerse prove dell’addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi.
Inoltre, nel caso in esame la segnaletica della fauna selvatica libera sarebbe spettata all’ANAS e non, invece, alla Regione Abruzzo. Peraltro – ha osservato la Cassazione – la gestione della fauna incombente sulla Regione non comporta di per sé che qualunque danno a vetture circolanti cagionato da essa sia addebitabile alla Regione, occorrendo l’allegazione o almeno la specifica indicazione di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile ricollegabilità del danno (quale la anomala incontrollata presenza di molti animali selvatici sul posto, l’esistenza di fonti incontrollate di richiamo di detta selvaggina verso la sede stradale, la mancata adozione di tecniche di captazione degli animali verso le aree boscose e lontane da strade e agglomerati urbani ecc.).
Foggia, 30 aprile 2014 Avv. Eugenio Gargiulo