Nel corso del procedimento penale per l'accertamento del reato di omicidio colposo a carico di un medico, non può essere applicata - se non adeguatamente motivata - la sanzione disciplinare della sospensione dal pubblico ufficio e del divieto di esercizio della professione, in presenza di un ottimo curriculum e in caso di assenza di precedenti episodi di negligenza connotati da colpa
Parliamo di una fattispecie giuridica molto attuale e oggetto di esame da parte del Parlamento : la responsabilità per colpa del medico.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, Tizio - medico ginecologo - è indagato per il reato di omicidio colposo - previsto dall'art. 589 del codice penale -, poichè gravemente indiziato di avere posto in essere una serie di condotte gravemente negligenti che hanno provocato a Caia molteplici gravi lesioni e, infine, la morte.
Nel corso del procedimento penale, al ginecologo vengono irrogate le sanzioni disciplinari della sospensione dal pubblico ufficio e del divieto di esercizio della professione per due mesi.
Quest'ultimo, pertanto, ricorre in giudizio avverso le sanzioni irrogate.
Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione - con sentenza n. 42588 del 2011 - cassa con rinvio la sentenza impugnata, precisando che "devono essere esaminate ed apprezzate compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto-reato, nonché i parametri indicati dall’art. 133 c.p. idonei ad evidenziare la personalità del soggetto. Al riguardo, appare sicuramente rilevante considerare il grado della colpa, inteso questo concetto nel senso di valutazione del grado di difformità della condotta dell’autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell’evento ed al quantum di esigibilità dell’osservanza della condotta doverosa pretermessa".
Tuttavia, la situazione non cambia, e Tizio ricorre nuovamente in Cassazione.
I Giudici di legittimità osservano che il Tribunale non ha compiuto " una valutazione del percorso e del pregresso professionale del ricorrente, che non può ricevere notazioni negative in relazione ad accertamenti ancora in corso o da procedimenti archiviati in relazione a fatti diversi. Tale vizio deve porsi in relazione al secondo principio fissato con la sentenza di annullamento (la ricostruzione della personalità dell’indagato) e impone una nuova decisione di annullamento affinché il profilo citato venga esaminato da parte dei giudici di merito e fatto oggetto di specifica valutazione ".
Per questi motivi, la Corte di Cassazione, 3^ Sez. Penale - sentenza n. 35472 del 14.09.2012 - ha nuovamente annullato con rinvio la decisione del Tribunale dell'Aquila, rinviando a quest'ultimo per un nuovo esame della questione sulla base dei principi indicati dalla Corte.
Vedremo come andrà a finire....
Roma, 15 settembre 2012
Avv. Daniela Conte
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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