Ok, le "credenze" vogliono che sia Venerdì 17 e non Venerdì 13 a portare sfortuna...ma in realtà oggi, in molti di noi, hanno avuto le personificazione di questa sfortuna nel blocco della rete wind dalle 11.00 c.ca di stamattina, fino ad oggi pomeriggio alle 16.00.
Ma come possiamo rivalerci sul gestore su un blocco così? Possiamo chiedere un rimborso?
E' proprio il caso di quello che è successo oggi, venerdì 13 giugno, giornata disastrosa per i disservizi avuti sia sulla rete fissa che su quella mobile.
Dopo che i clienti hanno letteralmente invaso il numero verde Wind e aver imprecato in ogni modo sui social, l’azienda ha annunciato "le difficoltà a livello nazionale in seguito ad un’anomalia, le cui cause sarebbero del tutto eccezionali".
Ma si sa, noi consumatori siamo agguerriti, e Codacons ha deciso di chiedere un risarcimento dei danni per il disagio terminato!
La richiesta di Codacons è quella di risarcire gli utenti con un bonifico automatico!
Si preannuncia un pò di battaglia, perchè l’associazione dei consumatori è disposta anche ad intraprendere un’azione collettiva, se la proposta non verrà accettata.
C’è anche chi ha subito danni pesanti e potrebbe rivalersi facendo causa alla Wind.
Ma come possiamo ottenere il rimborso? Il disservizio che si è verificato può essere soggetto ad un rimborso da parte della Wind.
La compagnia, infatti, in casi come questi è obbligata a corrispondere un indennizzo. Quest’ultimo potrebbe essere fornito anche in maniera automatica, mediante l’accredito nella prima fattura utile. Basta soltanto che l’utente abbia effettuato una segnalazione del disservizio. Naturalmente è l’utente stesso a dover far pervenire al gestore telefonico un’apposita richiesta.
Secondo il piano tariffario specifico per queste situazioni, il malfunzionamento del servizio prevede un risarcimento di 5 euro per ogni giorno di interruzione. Esiste un apposito regolamento varato dall’Agcom, che è stato stabilito in esecuzione della delibera 124/10/cons e che dispone determinati prezzi che corrispondono a varie misure di indennizzo. In sostanza ad ogni circostanza corrisponde un particolare rimborso.
Prima che venisse stabilita questa norma, la situazione era molto differente, perché, a seconda dell’operatore telefonico, si avevano indennizzi differenti a livello quantitativo. Inoltre poteva capitare che la somma riconosciuta fosse completamente inadeguata rispetto all’effettivo danno che l’utente avesse riportato.
fonte: www.nanopress.it