Come pagare le collaborazioni co.co.co. e IVA, nel 2016?

Creato il 28 ottobre 2015 da Propostalavoro @propostalavoro

Come pagare le collaborazioni dopo il Jobs Act e dopo le ultime leggi di Stabilità 2015 e 2016? Il tema è davvero complesso e speriemo che questa nostra sintesi serve a fare un minimo di chiarezza. Le ultime novità di legge ci danno tre possibilità per pagare i collaboratori:

a) le vecchie (ma nuove) Co.Co.Co., di cui abbiamo cercato di ricostruire la normativa seguendo tutti gli aggiornamenti dell'ultimo anno (trovate l'articolo a questo link);

b) le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale (che potete approfondire con questo articolo);

c) le normali collaborazioni con lavoratori autonomi a partita IVA, cioè professionisti abituali.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO.)

COLLABORAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

COLLABORAZIONI CON LAVORATORI AUTONOMI ABITUALI (PROFESSIONISTI A PARTITA IVA)

Come si svolge?

Lavoro coordinato1 a carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato.

Occasionale, non continuativo

Occasionale o continuativo – ma rientrante nell’attività abituale del professionista

Tipo di reddito?

È assimilabile al reddito da lavoro dipendente.

Va dichiarato come “redditi diversi

Va dichiarato come “reddito da lavoro autonomo

Trattamento spese?

Imponibili: trasferte di lavoro fuori dal territorio comunale; viaggi di lavoro documentati. Non sono imponibili i trasporti casa-lavoro.

Sono deducibili le spese documentate e specificamente sostenute per la produzione del reddito di cui sopra.

Sono deducibili le spese documentate e inerenti al reddito, con alcuni limiti, su beni o servizi a uso promiscuo, come auto, telefonini, PC, etc.

Ritenuta d’acconto dal committente?

Varia in base ai redditi2

È del 20% e si calcola sull’ammontare complessivo del corrispettivo, se il committente è sostituto d’imposta3.

È del 20% e si calcola sull’ammontare complessivo del corrispettivo, se il committente è sostituto d’imposta3, con l’eccezione dei contribuenti “minimi4

Copertura previdenziale?

Sì. Gestione Separata INPS o INPGI nel caso di giornalisti

No, se l’attività rende complessivamente meno di € 5.000 all’anno. Sì, con eccedenza in Gestione Separata INPS, se oltre quella soglia

Sì. La copertura è quella della Cassa previdenziale dell’Ordine Professionale. In assenza, Gestione Separata INPS. Il versamento è a cura del professionista.

Contributi da Gestione Separate INPS per il 2015?

Gestione Separata INPS con carico ripartito: 1/3 il collaboratore; 2/3 il committente.

Gestione Separata INPS: 4% a carico del committente.

(1) La Bozza di Legge di Stabilità 2016 (di cui abbiamo parlato in questo articolo) dà una nuova definizione di coordinamento: è coordinata, quando il lavoratore si organizza in autonomia, qualsiasi attività dove il coordinamento deriva da un comune accordo tra datore e lavoratore.

(2) Ritenuta d’acconto per redditi da lavoro dipendente e assimilati: segue le aliquote degli scaglioni IRPEF. Per il 2015, sono le seguenti.

Reddito imponibile

Aliquota

Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni

 fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito

 da 15.001 fino a 28.000 euro

27%

3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro

 da 28.001 fino a 55.000 euro

38%

6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro

 da 55.001 fino a 75.000 euro

41%

17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro

 oltre 75.000 euro

43%

25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

(3) Quando un soggetto è sostituto di imposta? Domanda difficile, perché la legge non dà un riferimento unico e preciso. Le «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» dicono che (D.lgs. n. 600/1973, art. 23) è sostituto di imposta ogni soggetto che eroga somme e valori assimilabili al reddito da lavoro dipendente, a sua volta definito dal «Testo Unico delle Imposte sui Redditi» (o TUIR, D.P.R. n. 917/1986).

(4) Chi sono i contribuenti minimi? Sono imprenditori individuali, artisti o professionisti che nell’anno solare precedente:

  • hanno conseguito ricavi entro le soglie della propria attività come da codice ATECO (vedi Allegato 4 Legge di Stabilità 2015);
  • hanno sostenuto spese per la retribuzione di dipendenti/collaboratori a vario titolo entro € 5.000 lordi;
  • hanno avuto costi complessivi, ammortamenti compresi, di beni mobili strumentali non oltre € 20.000 al 31 dicembre, esclusi beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

Si aggiunge, che i redditi da attività di impresa o professionale devono essere prevalenti rispetto ad eventuali altri redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Per approfondire: Ritenute alla fonte, lavoro dipendente e assimilati (panoramica fiscale aggiornata al 2013).

Simone Caroli