Come primo punto, poniamo l’accento sulle diverse origini: il Fondo Patrimoniale è sicuramente più legato alla cultura del Vecchio Continente, mentre il trust, dalle radici profondamente anglosassoni, è stato legalmente riconosciuto in Italia solo tramite una legge del 1992.
Passiamo ora, in breve, alle singole definizioni, che ci aiuteranno sicuramente a comprendere meglio le differenze di cui si parlava in precedenza:
FONDO PATRIMONIALE
E’ rappresentato da un complesso di beni, sia mobili che immobili, o anche da titoli di credito, che costituiscono, appunto, un ‘patrimonio protetto’ di un nucleo familiare. Tali beni sono inseriti all’interno del Fondo, e sono quindi considerati come immuni, agli occhi dei creditori, per tutte quelle eventualità debitorie che non riguardano l’attività familiare. A stipulare un Fondo Patrimoniale, quindi, sono i due coniugi, che lo fanno passando per un atto di costituzione.
TRUST
In questo caso, non si parla di persone fisiche che stipulano un accordo o un atto: al centro ci sono i beni da proteggere. Ed a farlo è un soggetto, un terzo soggetto, il cui compito è proprio quello di amministrare i beni per conto di un beneficiario, dopo che questi sono stati trasferiti da un primo proprietario o titolare.
Tutto ciò si traduce in alcuni termini standard: il Settlor cede un bene o un diritto a titolo definitivo, e lo fa nei confronti di quello che viene definito il Beneficiary.
Tali beni, tuttavia, vengono amministrati da un terzo soggetto, il Trustee, il cui operato è sotto il controllo di uno o più Protector.