Come tutelarsi in caso di truffa su eBay

Creato il 28 gennaio 2014 da Yellowflate @yellowflate

A molti utenti del web è capitato di subire una truffa su eBay. Alcuni internauti , ad esempio, intendevano acquistare un cellulare, ma, dopo aver pagato il venditore in anticipo tramite bonifico, non hanno mai ricevuto niente. Come ci può difendere in questi casi e , soprattutto, è possibile ottenere un risarcimento?

Le truffe su eBay ed, in generale, su siti che offrono servizi simili sono frequenti. Le tutele legali per le vittime non sono purtroppo sempre efficaci e, di rado, chi viene truffato riesce ad ottenere un risarcimento. La migliore difesa è quindi usare la massima attenzione al momento dell’acquisto.

Chi finge di offrire su internet l’acquisto di un oggetto e dopo aver ottenuto il pagamento non consegna quanto promesso è responsabile del reato di truffa, punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro. (Art. 640 cod. Pen)

Il soggetto truffato dovrebbe immediatamente sporgere denuncia presso una qualsiasi autorità di Polizia. In questi casi, come sempre avviene per i reati commessi online, è consigliabile rivolgersi alla Polizia postale.

La denuncia, tuttavia, non sempre garantisce alla vittima di ottenere il risarcimento. Spesso è difficile o impossibile identificare l’autore della truffa: si tratta, infatti, quasi sempre di soggetti che agiscono all’estero o tramite account falsi o “rubati”.

Anche quando si riesce a individuare il truffatore, ottenere un risarcimento è tutt’altro che facile. Il processo penale, infatti, richiede tempi molto lunghi, ma soprattutto l’autore del raggiro è spesso nullatenente; così anche in caso di condanna al risarcimento dei danni, la vittima si trova priva di strumenti legali che consentano il recupero di quanto pagato.

Una tutela efficace sarebbe rappresentata dalla possibilità di agire contro il gestore del sito per ottenere il risarcimento del danno subito.

La legge – in particolare una direttiva europea (Artt. 14, 15 Direttiva 2000/31/CE) – prevede però la responsabilità del gestore del servizio soltanto in determinati casi. Vige infatti la regola generale secondo cui il gestore non è responsabile degli illeciti compiuti dagli utenti a meno che non vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di essi o avrebbe dovuto conoscerli usando l’ordinaria diligenza o ancora che, dopo esserne stato informato, non abbia immediatamente agito per porvi rimedio.

Nel primo caso, per chi subisce la truffa è molto difficile provare in giudizio che il gestore del sito fosse a conoscenza dell’illecito; nel secondo caso, invece, costui viene informato dall’utente o dalle autorità solo successivamente al compimento della truffa, quando l’utente ha già provveduto al pagamento.

Un’ultima possibilità di risarcimento è data dal fatto che spesso gli autori di tali truffe si impossessano di account di utenti “onesti”, servendosi della buona reputazione di costoro per conquistare la fiducia degli acquirenti. Spesso tali abusi sono resi possibili dalla negligenza dei titolari di questi account, che utilizzano password di accesso vulnerabili o non vigilano sufficientemente sulla sicurezza dei propri dati.

In questi casi è possibile far valere nel solo giudizio civile la responsabilità dei possessori degli account violati, dimostrando che la negligenza di costoro ha facilitato il compimento della truffa. Si consideri che questi soggetti sono spesso aziende o comunque soggetti privati titolari di beni, nei confronti dei quali si può agire ottenendo, anche forzatamente, il risarcimento del danno subito.
In conclusione, quando si subisce una truffa su eBay o siti che offrono servizi simili è necessario informare immediatamente il gestore del sito non appena si nota una qualunque anomalia che faccia sospettare un illecito.

La tutela più efficace è comunque quella preventiva. Si consiglia quindi:

1) di considerare attentamente tutte le informazioni disponibili sul venditore;

2) se il venditore è un’impresa, controllarne l’effettiva esistenza tramite controllo del numero di partita iva sul sito dell’Agenzia delle entrate o tramite ricerca sul sito della Camera di Commercio;

3) controllare i cosiddetti “feedback” degli altri utenti, ricordando comunque che anche questi potrebbero essere “esche” predisposte da un eventuale truffatore;

4) evitare di concludere acquisti che prevedano somme di denaro ingenti e preferire, quando possibile, il pagamento in contrassegno.

Foggia, 27 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo


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