Commenti e stati su facebook, ecco quali sono passibili di denunce!

Creato il 14 novembre 2015 da Vesuviolive

Appartengono alla quotidianità delle aule di tribunale processi scaturiti da commenti pubblici sui social networks, nello specifico in relazione a Facebook. Recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione hanno fornito parametri di valutazione  sui reati di ingiuria e diffamazione consumati tramite il social network.

In particolare sulla configurabilità di tali fattispecie laddove i soggetti non siano direttamente riconoscibili, ovvero, nel caso in cui non si faccia palese riferimento ad un nominativo.

Secondo il Giudice delle Leggi, riferimenti a qualifiche, attività o status precisi, da cui si possa agevolmente identificare l’oggetto delle invettive, è bastevole per integrare i reati di ingiuria e diffamazione.

Attenzione quindi ai commenti inerenti l’amico del cuore, l’ex, o il collega di studio. Per i giudici, infatti, è passibile di condanna per diffamazione colui che pubblica tramite il proprio profilo giudizi “poco lusinghieri” su una persona identificabile (tramite qualifiche, status, ruoli particolari) anche se a leggere è una ristretta cerchia di iscritti.

Infatti, per la Corte Suprema, ľindividuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, riferimenti personali e temporali.

Assumono,  altresì,  rilevanza il significato delle parole, essendo sufficiente che l’agente faccia uso di espressioni socialmente interpretabili come offensive.