Così come riportato in un comunicato della Commissione europea, la procedura d’infrazione era stata avviata «a seguito di una serie di denunce nelle quali si affermava che l’Italia aveva concesso contributi statali illegali ad enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali». Questi contributi sarebbero stati concessi «sotto forma di esenzione dell’imposta comunale sugli immobili (“ICI”) per i fabbricati utilizzati per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, didattiche, ricreative, ricettive, sportive e per attività di religione e di culto».
Perciò in via preliminare la Commissione europea aveva ritenuto che le disposizioni sull’Ici avrebbero potuto «concedere un vantaggio selettivo alle attività commerciali dei beneficiari» e «costituire pertanto aiuto di Stato in base alle norme UE». La Commissione si chiedeva se almeno alcune delle attività svolte dagli enti non commerciali in questione potevano «essere considerate commerciali» e quindi «essere in concorrenza con quelle svolte da prestatori di servizi commerciali». Infatti essendo questi ultimi soggetti ad imposizione fiscale normale, l’esecuzione dall’ICI sembrava costituire un vantaggio ingiusto per gli enti non commerciali.
Nel corso dell’indagine, la Commissione si era lamentata che le autorità italiane non avevano fornito «prove sufficienti per consentire alla Commissione di concludere che le misure contestate potrebbero essere giustificate in base ai principi del sistema fiscale italiano».
Al termine della procedura d’infrazione la Commissione europea ha stabilito, a dispetto delle posizioni provenienti dal mondo cattolico, che l’esenzione del pagamento dell’Ici concessa dal 2006 al 2011 ai beni commerciali appartenenti al settore del no profit fossero un aiuto di Stato. La Commissione europea ha preso in esame solamente il periodo a partire dal 2006 perché solo in quell’anno si è aperta la procedura d’infrazione ma ciò non significa che le esenzioni accordate precedentemente fossero in linea con le norme comunitarie.
L’indagine della Commissione «ha accertato che tali esenzioni conferivano ai beneficiari un vantaggio selettivo relativamente alle attività commerciali svolte, essendo tali attività in concorrenza con i servizi forniti da altri operatori commerciali». Perciò la Commissione «ha concluso che le esenzioni erano incompatibili con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato».
La Commissione europea, per la prima volta nella sua storia, non ingiunge all’Italia «di recuperare l’aiuto presso i beneficiari poiché le autorità italiane hanno dimostrato che, nel caso di specie, il recupero sarebbe assolutamente impossibile». Le autorità italiane hanno dimostrato «che è oggettivamente impossibile determinare quale porzione dell’immobile di proprietà dell’ente non commerciale sia stata utilizzata esclusivamente per attività non commerciali, risultando quindi legittimamente esentata dal versamento dell’imposta, e quale sia stata la porzione utilizzata per attività ritenute “di natura non esclusivamente commerciale”».
Per quanto riguarda l’Imu «la Commissione ha riscontrato che l’IMU è conforme alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l’esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche». Infatti la Commissione europea è dell’avviso che «la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica» e «queste salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell’IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato».
Joaquín Almunia, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: «Gli enti senza scopo di lucro svolgono un ruolo sociale importante, di cui il regime italiano di imposte sugli immobili tiene conto. Tuttavia, quando tali enti operano sugli stessi mercati degli operatori commerciali, dobbiamo assicurarci che non beneficino di vantaggi indebiti. La nuova normativa italiana sulla tassazione dei beni immobili garantisce che ciò non avvenga».
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