Comunicazione paesi Black List e White List: domande e risposte

Da Raffa269

La comunicazione delle operazioni con i paesi black list o paesi a fiscalità privilegiata in scadenza a fine mese trova alcune novità e che qui trovate riepilogate in una guida fiscale sintetica con alcuni riferimenti ed approfondimenti.

I primi chiarimenti e le risposte alle domande nella circolare n.2 dell'agenzia delle entrate sulle operazioni con i paesi in black list (anche detti a fiscalità privilegiata), forse l'adempimento meno chiaro imposto dal legislatore fiscale negli ultimi anni (Guida alle operazioni con i paesi black list ) e dal quale non si capisce bene quali informazioni significative sarà possibile estrapolare.

Quali sono le operazioni da inserire nella comunicazione Black list
In sintesi non dovranno essere ricomprese nelle comunicazione delle operazioni nei confronti di paesi a fiscalità priviligiata:
Nel caso di costi sostenuti per i dipendenti in trasferta dei dipendenti in stati a fiscalità privilegiata o black list come vitto alloggio alberghi ristoranti non dovranno essere ricomprese nell'ambito di applicazione della comunicazione.

Anche nel caso di prestazioni di servizi e cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black-list, e sempre che qualora l'operatore economico "rappresentato" - che costituisce la controparte dell'operazione - non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori sarà una operazione esclusa dall'obbligo di comunicazione.

Anche nel caso di operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, saranno esenti dalla comunicazione.
Anche le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni black list.
Stesso dicasi per le cessioni e/o gli acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto se effettuata dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.

Leggi anche la Guida Fiscale alle comunicazioni black list dove trovate anche Elenco paesi black List e White List o a fiscalità privilegiata stando sempre attenti a verificare di anno in anno se vi sono state modifiche (cfr DM 4 maggio 1999 e del 21 Novembre 2001).

Vengono chiarite inoltre che alcune operazioni dovranno invece essere inserite nell'obbligo di comunicazione delle operazioni con i paesi black list
Non dovranno essere ricomprese nell'ambito di applicazione della comunicazione le cessioni gratuite di beni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list, così come leprestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese black listnon soggette ad IVA in quanto prive del requisito della territorialità da indicare nel rigo A27.

Anche il semplice addebito di commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in un Paese a regime fiscale privilegiato rientra tra le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione, ma solo limitatamente alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito territoriale le stesse, se effettuate dalla stabile organizzazione in un paese black listdi un operatore passivo italiano.
Anche le operazioni realizzate dai tour operator con operatori economici stabiliti in Paesi a regime fiscale privilegiato dovrebbero, a rigore, essere indicate nel modello di comunicazione tra le operazioni imponibili e dovrebbero essere indicate tra le operazioni non soggette ad IVA.

La periodicità della comunicazione Black List
Se nell'anno o quattro trimestri precedenti avete realizzato una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50 mila euro per ciascun trimestre e per cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi, acquisti di servizi allora potrete presentare la comunicazione trimestralmente, altrimenti siete contribuenti mensili anche se potete comunque presentarla mensilmente se volete ma dovrete mantenere il comportamento per tutto l'anno di imposta per poi ricambiare. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all'invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata.

Il momento di rilevazione delle operazioni: criterio di cassa o competenza
Il titolo era appositamente provocatorio in qaunto trovandosi di fronte alla comunicazione viene da chiedersi quali operazioni vanno inserite nel modello black list 2011 e soprattutto quando: si sarebbe tentati di far prevalere un criterio di cassa per garantire la certezza del traferimento di somme e si incontrebbe non poca difficoltà a privilegiare quello di cassa. Invece ecco li che si ribadisce che si deve fari riferimento al criterio di effettuazione dell'operazione che trovae nel DPR 633 del 1972 o Testo Unico Iva e che come sappiamo possono cambiare a seconda si tratti di acquisto o cessione di beni mobili e immobili e prestazioni di servizi.

Il momento rilevante di inserimento nella comunicazione delle operazioni black list nel caso di acquisto di servizi per operazioni soggette al meccanismo del reverse charge coincide con con la data di registrazione nei registri IVA delle fatture relative alle operazioni realizzate ovvero - se precedente o alternativa - alla data registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie.

Comunicazione integrativa e ravvedimento operoso
In caso rettifica e/o integrazione di una comunicazione inviata precedentemente soltanto entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione che si intende rettificare e sempreché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria e flaggando nel frontespizio la comunicazione integrativa.
Vi ricordo inoltre laGuida alle operazioni con i paesi in blacklist dove troverete chi deve compilare la comunicazione, come compilarla, come inviarla telematicamente e altri piccoli consigli nonchè anche le precedenti circolari dell'agenzie delle entrate sulle operazioni black list.

Da Aprile 2012 soglia a 500 euro
è stato modificato l'adempimento in quanto le operazioni andranno comunicate solo se di importo superiore ai 500 euro in quanto il Dl 16 del 2012 ha modificato a partire dal 3 marzo la previsione che faceva ricomprendere nell'obbligo tutte le operazioni indistinatamente. Il limite i questo adempimento e a differenza dello spesometro deve essere considrato in base alla singola fattura e non in base alle operazioni tra loro collegate.

Software Black list
Pronto il Software per la comunicazione delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata.
Chiarimenti alle domande e alle risposte: la risoluzione 121 del 2010 sulle black list e seguenti

Nel frattempo vi segnalo un elenco pressochè esustivo dei paesi considerati Black list

Alderney (Aurigny);

Andorra (Principat d'Andorra);

Anguilla;

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

Aruba;

Bahama (Bahamas);

Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Brunei (Negara Brunei Darussalam);

Cipro (Kypros);

Costa Rica (Republica de Costa Rica);

Dominica;

Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);

Ecuador (Republica del Ecuador);

Filippine (Pilipinas);

Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

Gibuti (Djibouti);

Grenada;

Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

Hong Kong (Xianggang);

Isola di Man (Isle of Man);

Isole Cayman (The Cayman Islands);

Isole Cook;

Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

Jersey;

Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

Liberia (Republic of Liberia);

Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

Macao (Macau);

Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

Maldive (Divehi);

Malta (Republic of Malta);

Maurizio (Republic of Mauritius);

Monserrat;

Nauru (Republic of Nauru);

Niue;

Oman (Saltanat'Oman);

Panama (Republica de Panamà);

Polinesia Francese (Polynésie Francaise);

Monaco (Principautè de Monaco);

San Marino (Repubblica di San Marino);

Sark (Sercq);

Seicelle (Republic of Seychelles);

Singapore (Republic of Singapore);

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

Saint Lucia;

Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

Svizzera (Confederazione Svizzera);

Taiwan (Chunghua MinKuo);

Tonga (Pule'anga Tonga);

Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

Tuvalu (The Tuvalu Islands);

Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

Vanuatu (Republic of Vanuatu);

Samoa (Indipendent State of Samoa).

Per gli aggiornamenti della lisa potete fare riferimento anche a questa sezione del sito dell'agenzia delle entrate dedicato alla wite list

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