Realizzazione di parcheggi all’interno degli spazi comuni, eliminazione delle barriere architettoniche, miglioramento dell’efficienza energetica, installazione di impianti di videosorveglianza per la sicurezza nelle aree comuni. Sono moltissime le migliorie che, grazie alla Riforma del Condominio, sarà più semplice fare approvare in sede di assemblea.
La maggioranza semplice, cioè la maggioranza dei votanti con almeno 500 millesimi presenti in assemblea, sarà sufficiente per deliberare sulla installazione di impianti di videosorveglianza per garantire la sicurezza nelle parti comuni del condominio (anziché l’unanimità di tutti i condomini).
La Riforma del Condominio da poco approvata, infatti, risolve il vuoto normativo che anche il Garante della Privacy aveva a suo tempo auspicato si potesse colmare con un apposito intervento legislativo, dopo che erano pervenute alla Autorità numerose richieste di tutela della privacy, legate alla presenza di telecamere per la sorveglianza di androni, garage e parti comuni.
Con la Riforma del Condominio più semplice anche il cambio di destinazione d’uso delle parti comuni. Invece della unanimità, ora per deliberare, ad esempio, la riconversione di parti comuni in disuso o poco utilizzate in altre di maggiore utilità sarà sufficiente una maggioranza specifica pari a 4/5 dei partecipanti al condominio e 4/5 del valore dell’edificio. Il testo della Riforma del Condominio, comunque, specifica che tali mutazioni della destinazione d’uso non devono arrecare danno al decoro architettonico, alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato.
Possibilità di adottare migliorie con il meccanismo della maggioranza semplice anche per una serie di interventi che vanno dall’eliminazione delle barriere architettoniche al contenimento del consumo energetico, dalla realizzazioni di parcheggi alle opere per il miglioramento della salubrità e della sicurezza del condominio.
Barriere architettoniche: alcuni chiarimenti
“Sulla questione delle barriere architettoniche sarebbero necessari dei chiarimenti”, ci spiega Antonella Donati, autrice dell’ebook La Riforma del Condominio, preso in vendita nella sezione Business Center del sito Fiscoetasse.com.
“La normativa in materia sull’abbattimento delle barriere architettoniche”, precisa Donati, “non prevede l’obbligo per i condomini di effettuare gli interventi a spese di tutti, ma stabilisce che se l’ascensore è a norma di disabili è possibile approvare l’installazione con la maggioranza ridotta, ossia il sì di un terzo dei condomini e dei millesimi”.
“In questo caso la delibera è obbligatoria e nessuno si può esimere dalla spesa se l’ascensore non viene costruito su proprietà private o non incide sui diritti di uso delle parti comuni”, prosegue Donati. “Quindi un ascensore a norma di disabili, ossia con la cabina di dimensioni tali da garantire l’accesso in carrozzella, e il rispetto di tutta la normativa di settore, può ad oggi essere installato con il sì di solo un terzo dei condomini e dei millesimi. Da ora sembrerebbe necessaria una maggioranza più ampia”.