Concessione edilizia, il Tar condanna il Comune di Agrigento: illegittimo il silenzio inadempimento

Creato il 20 ottobre 2014 da Comunalimenfi

Ricevo e pubblico.

P.G. di 43 anni di Agrigento, titolare dell’omonima ditta nell’anno 2010 richiedeva al Comune di Agrigento il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale in località’ Villaggio Mose'; in riscontro a tale richiesta nel 2012 il Comune di Agrigento comunicava all’interessato il cd. “Preavviso di rigetto” facendo presente che il lotto interessato all’intervento non era servito dalle opere di urbanizzazione primaria.

Prontamente l’imprenditore formulava osservazioni ma l’amministrazione non definiva il procedimento nonostante l’inoltro di un atto di messa in mora; donde la determinazione dell’imprenditore di proporre un ricorso al Tar, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Santo Botta, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di concessione edilizia.

In particolare gli avvocati Rubino e Botta hanno lamentato la violazione della disciplina del procedimento amministrativo che impone la definizione dei procedimenti amministrativi mediante l’adozione di un provvedimento espresso,con previsione di un intervento sostitutivo nell’ipotesi di perdurante inadempienza.

Il Tar Sicilia, sez.2, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Botta ha accolto il ricorso ed ha ordinato al Comune di Agrigento di adottare una determinazione sull’istanza del ricorrente entro sessanta giorni, nominando commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e ambiente e condannando il Comune di Agrigento anche al pagamento delle spese processuali. Pertanto se il Comune di Agrigento non adotterà un provvedimento esplicito sulla richiesta dell’imprenditore agrigentino si insedierà in via sostitutiva il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che dovrà’ provvedere nei successivi sessanta giorni in esecuzione della sentenza del Tar.


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