Concordato preventivo: risoluzione e rapporto col fallimento

Da Rebecca63

Nel caso in cui non sia stata fissata, nel concordato, la data di scadenza dell’ultimo pagamento, costituente, ai sensi degli artt. 137 e 186 l.fall, il dies a quo della decorrenza, del termine annuale entro cui può richiedersi la risoluzione del concordato, questo termine decorre dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione, che si compiono non soltanto con la vendita dei beni dell’imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive.

Cassazione Civile, Sez. I , 20 Dicembre 2011, n. 27666

Teramo, 11 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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