Concorsi pubblici.Illegale l’esclusione dei cittadini extracomunitari

Creato il 18 dicembre 2012 da Webnewsman @lenews1

È del Tribunale di Milano, sez. lavoro, l’ordinanza del 19 novembre 2012 (RG 5301/12) con la quale viene ritenuta in violazione dell’art.2 c.3 del d.lgs n.286/98 (Diritti e doveri dello straniero) l’esclusione dall’accesso al pubblico impiego di cittadini regolarmente presenti sul territorio italiano ed appartenenti a Paesi terzi non europei.

Un’infermiera professionale appartenente ad un Paese non europeo ma regolarmente residente in Italia ha presentato ricorso contro l’Azienda Ospedaliera di Lecco e l’Azienda Sanitaria Regionale delle Marche per aver indetto bandi di concorso per l’assunzione di infermieri limitando i requisiti di cittadinanza ai soli cittadini italiani ed appartenenti a paesi membri dell’Unione Europea.

Tale criterio avrebbe di fatto escluso gli infermieri di nazionalità extracomunitaria dalla possibilità di partecipare alla selezione pubblica.

L’azione giudiziaria è stata promossa da ASGI (Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione) ed Avvocati per Niente Onlus.

La ratio della sentenza con la quale in giudice del Tribunale milanese ha disposto, per l’Azienda Unica Sanitaria Regionale delle Marche, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso si basa tanto sul rispetto della normativa vigente in tema di migrazione (d.lgs n.286/98) quanto sulla normativa internazionale (Convenzione OIL n. 143/1975 e direttiva europea n. 109/2003 sui lungo soggiornanti) cui l’ordinamento giuridico italiano è vincolato al rispetto.

L’Azienda Sanitaria di Lecco ha, successivamente al ricorso, riammesso prontamente la ricorrente alla procedura concorsuale “con riserva”, salvo successivamente escluderla per il mancato superamento della prova di idoneità.   

Il Tribunale Milanese stabilisce con sentenza l’illegittimità di ogni esclusione da concorso pubblico, affine a quello descritto, ogni individuo titolare di un permesso di soggiorno per “lungo residenti” (’art.9 d.lgs. n. 286/98) e del permesso di soggiorno per ‘lavoro infermieristico’ di cui all’art. 27 d.lgs. n. 286/98.

Entrambe le Aziende Sanitarie interessate dal procedimento sono state condannate al pagamento delle spese legali.  

Potresti essere interessato anche a:

Altre Informazioni


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :