Concorso nel reato di frode sportiva: alcuni spunti di riflessione ed una proposta

Creato il 23 luglio 2015 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Riceviamo e pubblichiamo questo approfondimento dell'Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridico-Legale di Federsupporter.

La richiesta di rinvio a giudizio del CT della Nazionale di calcio, Antonio Conte, per concorso nel reato di frode sportiva, ha suscitato e sta suscitando un interessante dibattito tra autorevoli giuristi. Ciò premesso, mi permetto, quale, sia pur modesto, contributo al suddetto dibattito, svolgere le considerazioni e la proposta che seguono.

1) Il reato di frode sportiva.

L'art. 1 della legge n.401 del 13 dicembre 1989 ha stabilito : " Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva...al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa (comma 1) . Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa (comma 2). Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi prognostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 (comma3)".

Successivamente,con decreto legge 22 agosto 2014, n.119, convertito con modificazioni con legge 17 ottobre 2014, n 146, eliminato il caso di " lieve entità ", le pene di cui al comma 1 sono state determinate nella reclusione da 2 a 6 anni e nella multa da euro 1.000 a euro 4.000. Le pene, nel caso di aggravante di cui al comma 3, sono state determinate nella pena della reclusione da 2 a 6 anni aumentata fino alla metà e nella multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

Le modifiche sopra riportate hanno avuto efficacia dal 22 ottobre 2014.

Secondo una consolidata dottrina e giurisprudenza, quello di frode spor tiva deve essere considerato un reato di condotta, così detto a " consumazione anticipata": vale a dire che esso si compie mediante la realizzazione di un comportamento indipendentemente dal verificarsi dell'evento cui esso è preordinato.

In altre parole, è sufficiente che l'offerta o la promessa corruttiva siano portate a conoscenza dei partecipanti, non essendo necessario né che tali offerta e proposta vengano accettate né che il risultato della gara sia effettivamente alterato.

Il verificarsi dell'evento cui è preordinata la condotta, cioè l'effettiva alterazione del risultato, è previsto quale aggravante se lo stesso risultato è influente ai fini dello svolgimento di concorsi prognostici o scommesse regolarmente esercitati.

2) Il concorso nel reato.

L'art. 110 (Del concorso di persone nel reato) CP stabilisce che " Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti " .

Il successivo art. 112 prevede, tra le circostanze aggravanti che determinano l'aumento della pena, quella in capo a " chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo" ed a " chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette".

Sotto questo profilo, assume particolare rilievo la circostanza che, nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del CT Conte, sia stato espressamente richiamato l'art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli allenatori di calcio, secondo cui questi ultimi hanno l'obbligo di " sorvegliare sulla condotta morale e sportiva dei calciatori".

3) Rapporto di causalità

L'art. 40 CP recita che " Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale tende a negare che si possa ipotizzare il concorso nei reati di pura condotta, la cui consumazione, come visto sub 1, prescinde dall'effettivo verificarsi dell'evento cui la condotta stessa è preordinata, qualora tale evento non si sia verificato o non sia stata la conseguenza di una azione od omissione dell'eventuale concorrente.

Tuttavia, costituendo il verificarsi dell'evento (alterazione del risultato influente ai fini dello svolgimento di concorsi prognostici e scommesse) una aggravante del reato di frode sportiva, secondo più recenti approdi giurisprudenziali, in specie di rango costituzionale, poiché il delitto aggravato dall'evento rientra nell'ambito della categoria dei delitti preterintenzionali, dovrebbe ritenersi che la frode sportiva aggravata costituisca figura autonoma di reato rispetto a quello base .

Conseguentemente non si applicherebbe il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 CP, essendo la rilevanza dell'evento aggravante tale da farlo considerare come "esssentiale delicti" piuttosto che come "accidentale delicti".

L'evento deve essere ascrivibile, quanto meno, a colpa del reo; cioè, così come previsto dall'art. 40 CP, ad una sua azione od omissione,in specie, quest'ultima, consistente nella violazione dell'obbligo di impedire un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire.

4) Esistenza dell'obbligo giuridico per il tesserato di impedire l'evento aggravante della frode sportiva.

L'art. 7, commi 7 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC prevede che un tesserato, che comunque abbia avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere un illecito sportivo (art. 7, comma 1 " Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica"), ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ha l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura Federale della FIGC,

Laddove non v'è dubbio, almeno a mio avviso, che l'obbligo di immediata denuncia di cui sopra integri, per il tesserato, il quale, al momento di entrare a far parte dell'ordinamento sportivo calcistico, si obbliga ad osservarne tutte le regole, quell'obbligo giuridico di cui al 2° comma dell'art. 40 CP.

Non solo, ma si deve anche tenere presente che, secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (vedasi, in particolare, la sentenza n, 15934/ 2012), in taluni casi la disciplina di diritto comune deve intendersi integrata dalla normativa regolamentare federale.

Sicchè, ove a seguito della commissione del reato di frode sportiva si verifichi l'evento dell'alterazione di cui alla specifica aggravante e ove il tesserato non abbia ottemperato all'obbligo - giuridico - di immediata denuncia ex art.7, comma 7, del CGS della FIGC, il tesserato stesso potrebbe essere ritenuto concorrente nel reato.

Quanto sopra, fermo restando che, trattandosi di un delitto commissivo mediante omissione, il rapporto di causalità va verificato secondo il principio della corroborazione dell'ipotesi con il caso concreto. Principio sancito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 38343/2014 sul caso ThyssenKrupp.

In altre parole, nell'ambito della causalità omissiva, la corroborazione dell'ipotesi avviene mediante un ragionamento non esplicativo (che cosa è accaduto nel passato) bensì prevalentemente predittivo (che cosa sarebbe accaduto se fosse stata posta in essere la condotta doverosa omessa).

E' evidente, peraltro, che l'obbligo di immediata denuncia, di per sé, non è tanto idoneo a prevenire ed impedire il reato sportivo di illecito e quello penale di frode, che, come si è detto in precedenza, essendo illecito e reato di pura condotta, si consuma nel momento stesso della promessa o dell'offerta o del compimento di altri atti fraudolenti, quanto a prevenire ed impedire l'evento cui è preordinata la condotta.

E' conforme, infatti, ad un criterio logico e all'id quod plerunque accidit,che una immediata denuncia dei suddetti comportamenti illeciti sia idonea a prevenire ed impedire l'effettiva alterazione della gara o della competizione con conseguente influenza ai fini dello svolgimento di concorsi prognostici e scommesse.

5) Concorso in associazione per delinquere.

L'art. 416 (Associazione per delinquere) CP punisce, come fattispecie autonoma di reato, l'associazione fra tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

La Corte di Cassazione, I Sezione penale, sentenza del 26 ottobre 1977, così fissa il criterio distintivo tra delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato . " Avviene in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale; mentre nell'associazione per delinquere l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell'avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati ; cosìcchè è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da comunanza di interessi che determina pericolo per l'ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione -quale autonomo titolo di reato- del delitto di associazione per delinquere".

A propria volta, l'art. 9 del CGS della FIGC ravvisa l'associazione finalizzata alla commissione di illeciti sportivi " quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti".

Nel reato associativo, sia penale sia sportivo, è configurabile il concorso esterno: vale a dire di colui il quale, non inserito stabilmente nella struttura dell'associazione, fornisca ad essa un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo.

Si tenga, inoltre, conto del fatto che, essendo, purtroppo, sempre di più il calcio infiltrato o infiltrabile da associazioni di tipo mafioso 1, v'è il rischio che la commissione del reato di frode sportiva o la partecipazione ad esso, qualora essa figuri fra i reati -tipo cui l'associazione criminale è dedita, possa dar luogo anche all'incriminazione per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

6) Una proposta de jure condendo.

Con riferimento ad alcune proposte di aggravamento delle pene per il reato di frode sportiva, in specie avanzate nei giorni scorsi dal Presidente della Lega Calcio di Serie B, Andrea Abodi, nonché anche dallo stesso Presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, prospetto, a mia volta, l'opportunità che la disciplina della suddetta frode venga integrata da una norma, residuale e di chiusura, che, ove il fatto non costituisca il più grave reato di commissione o di partecipazione a quello di frode sportiva, preveda, come autonomo e specifico reato, l'omessa denuncia, così come prevista dall'art. 7, comma 7, del CGS della FIGC, stabilendosi pene, della reclusione e pecuniarie, congruamente afflittive e, soprattutto, quale pena accessoria, la radiazione dall'ordinamento sportivo.

Avv. Massimo Rossetti

1 tali sono, indipendentemente dal nomen, secondo l'art. 416 bis CP, terzo comma, tutte quelle che " Si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali"

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