IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246″ e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modifiche; Visto l'art. 2199 del sopracitato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche; Visto l'art. 707 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardante i requisiti speciali per l'arruolamento in qualita' di allievo carabiniere effettivo; Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine"; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016″; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)"; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ; Ritenuto che non si reputa opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto: in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai meccanismi annuali di avanzamento e progressione delle carriere tipici dell'ordinamento militare, impone una precisa cadenza periodica del concorso; e' nell'interesse funzionale dell'Amministrazione, in relazione alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una provvista di personale, attraverso la periodicita' del concorso, dando l'opportunita' di concorrere ad un bacino il piu' ampio e giovane possibile di potenziali aspiranti che hanno maturato i prescritti requisiti, nel rispetto dei principi della par condicio e della massima partecipazione; rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute sostanziali modifiche relative ai requisiti psicofisici di partecipazione, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 4 giugno 2014; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", dell'art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative" e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Personale in regime di diritto pubblico"; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708); Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego presso il Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche' madrelingua araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'art. 2199, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia: a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 2. Dei 602 posti messi a concorso, n. 25 (venticinque) sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 citato nelle premesse. 3. Il numero dei posti di cui al comma 1 potra' essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 4. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2015. 5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale.
Fonte: Lavoratorio