Condominio: autorimessa e parcheggio

Da Rebecca63

In tema di aree destinate a parcheggio, anche l’atto d’obbligo eventualmente assunto dal costruttore non può essere inquadrato nel paradigma del contratto a favore di terzi previsto dall’art. 1411 c.c., poiché la convenzione (o atto d’obbligo) tra un comune e un privato costruttore, con la quale quest’ultimo, al fine di ottenere il rilascio di una concessione edilizia, si obbliga ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell’ente pubblico non solo non costituisce un contratto di diritto privato, ma non ha neppure specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi semplicemente come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento concessorio finale, dal quale promanano soltanto poteri autoritativi della pubblica amministrazione, senza alcuna possibilità per i terzi privati di accampare diritti sulla base di esso”. Ne consegue che gli acquirenti finali delle porzioni condominiali, che hanno stipulato il contratto con il venditore, devono rivolgersi a quest’ultimo, non potendo porre a fondamento della pretesa relativa ai parcheggi alcun contratto (o altro titolo idoneo) intercorso con i proprietari – originari e attuali dell’area asservita, ancorché questi ultimi siano stati costruttori del piano terra dell’edificio.

Cassazione Civile, Sez. II, 25 Maggio 2012, n. 8353

Teramo, 08 Giugno 2012 Avv. Annamaria Tanzi

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