Condominio e abusi edilizi: il TAR chiarisce il nodo delle parti comuni

Creato il 12 novembre 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia (la n. 208/2015) mette in chiaro le cose all’interno di un ambito che coniuga la disciplina del condominio e il tema degli abusi edilizi. Ma andiamo ad analizzare la circostanza nei suoi particolari.

Un condomino, senza chiedere un permesso edilizio e il consenso degli altri condòmini, sposta il portone d’ingresso della propria abitazione in corrispondenza dell’antistante muro esterno del piccolo ambiente di disimpegno che conduce al pianerottolo.

Successivamente lo stesso condomino presenta domanda di condono dell’abuso edilizio ma riceve un deciso rifiuto dal parte del Comune, il quale rileva come lo spazio interessato dalle opere sia un bene comune condominiale. Il condomino a questo punto si rivolge al Tribunale amministrativo per l’annullamento del provvedimento con cui gli è stata negata la sanatoria. Nel ricorso il condomino, menzionando lo stato oggettivo dei luoghi, mette in evidenza come altri due condomini abbiano collocato il portoncino d’ingresso in corrispondenza del muro esterno del disimpegno, occupando parte del relativo spazio, per destinarlo all’uso esclusivo. In ogni caso il condomino ricorrente ritiene decisivo il fatto che le quote millesimali relative agli appartamenti dei condomini che hanno realizzato la sua stessa modifica non differiscono da quelle delle unità immobiliari dei restanti partecipanti che non hanno spostato l’ingresso.

Leggi anche l’articolo Condominio, l’uso diretto delle cose comuni: disciplina e novità.

Tali argomentazioni considerazioni vengono ritenute irrilevanti dai giudici amministrativi, i quali respingono in ultima istanza il ricorso. A parere del TAR Friuli, infatti, l’ambiente di disimpegno costituisce parte integrante del pianerottolo comune, di cui costituisce una continuazione, con la conseguenza che il condomino titolare dell’appartamento che vi si affaccia può utilizzarlo in modo più intenso ma non può certo incorporarlo, neppure parzialmente nella proprietà esclusiva. Il bene si presume comune salvo che il singolo condomino con titolo idoneo dimostri di esserne titolare esclusivo o provi la destinazione dello spazio al servizio esclusivo del suo appartamento o dimostri di averlo posseduto in via esclusiva per il tempo necessario all’usucapione. In tale direzione non rileva che altri condomini abbiano commesso il medesimo abuso.

Dando una lettura definitiva alla pronuncia dei giudici amministrativi friulani, il condomino che abbia spostato abusivamente il portone d’ingresso della propria abitazione in corrispondenza del muro esterno, inglobando una porzione dell’ambiente di disimpegno antistante l’unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, non può ottenere la concessione in sanatoria qualora non sia in grado di dimostrare il diritto di proprietà esclusiva dello spazio incorporato.

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