avv. Eugenio Gargiulo
Può incappare in seri problemi chi fa rumore durante le ore notturne nei condomìni, anche se il rumore non è voluto. Infatti, stando a una sentenza recentissima della Cassazione, il reato di disturbo della quiete pubblica scatta non solo per le condotte “dolose” ma anche per quelle “colpose”, ossia non volute dal proprietario di casa, come nel caso in cui a fare frastuono siano i figli sonnambuli o poco educati. ( in tal senso Cass. sent. n. 12939/14 del 25.03.14.)
Di fatto, perché si abbia l’illecito penale è semplicemente necessario che il rumore sia avvertito da una pluralità indistinta di persone. Se, invece, ad essere disturbato è solo l’appartamento di uno o più vicini identificati (cioè se i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di una singola abitazione, e non ad altri soggetti abitanti nel medesimo condominio o nelle zone circostanti) si configura un illecito civile e il condomino disturbato dal chiasso non avrà altra strada che fare una causa civile per ottenere nient’altro che il risarcimento danni (senza, quindi, poter invece chiedere la sanzione penale nei confronti del colpevole).
Inutile dare quindi la colpa ai bambini sonnambuli o difficili da gestire, se i vicini restano svegli tutta la notte per i rumori che provengono dall’appartamento “incriminato”.
Proprio di recente, la Suprema Corte era già intervenuta a chiarire gli aspetti del reato di disturbo della quiete pubblica. La stessa aveva ricordato che, per far scattare l’illecito penale, basta l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete: pertanto i rumori devono avere una tale diffusività che il disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, a prescindere dal fatto se poi, concretamente, a lamentarsi è un solo condomino. Nel caso di specie, i giudici avevano fatto scattare la condanna penale per disturbo alla quiete delle persone nei confronti di un tale che aveva installato condizionatori rumorosi in casa propria. ( vedasi Cass. n. 28874 dell’8.07.2013.)
Foggia, 26 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo