La disposizione di cui all’art. 117 cod. civ. pone una presunzione di condominialità per i beni ivi indicati, la cui elencazione non è tassativa. Ne consegue che non solo tale disposizione ha funzione ed efficacia integrativa del regolamento condominiale, ma altresì che la presunzione legale da essa posta può essere superata solo dalla prova di un titolo contrario, che si identifica nella dimostrazione della proprietà esclusiva del bene in capo ad un soggetto diverso.
Cassazione Civile, Sez. II, 26 luglio 2012, n. 13262
Teramo, 20 Settembre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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