In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, né può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.
Cassazione Civile, Sez. II, 14 Dicembre 2011, n. 26831
Teramo, 02 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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