Anche se la richiesta di installare un ascensore in un condominio non raggiunge la maggioranza stabilita dalla legge 13/1989 relativa a Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, deve essere salvaguardato il diritto alla realizzazione di un ascensore in tutti quegli stabili abitati o frequentati da portatori di handicap con difficoltà motorie.
La sentenza 18334/2012 della Corte di Cassazione, dunque, aggiunge un tassello importante nella giurisprudenza del condominio e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
I giudici della Suprema Corte hanno anche stabilito che laddove in un condominio vi sia la necessità di eliminare le barriere architettoniche, la richiesta di installare un ascensore utilizzabile dai portatori di handicap possa essere formulata sia a beneficio dei diretti interessati o dei loro famigliari che abitano o conducono come affittuari un’unità abitativa, ma anche a favore di ospiti del condominio con difficoltà motorie che non risiedono abitualmente nello stabile.
In queste situazioni, scrivono nella sentenza gli ermellini, la responsabilità non può ricadere unicamente sull’individuo e sulla sua ristretta cerchia familiare, ma deve essere presa in seria considerazione dall’intera collettività condominiale che dovrà pur sempre agevolare l’accesso agli spazi comuni dell’edificio ai soggetti disabili.
La Cassazione ritiene inoltre che non possano essere portati a giustificazione della mancata realizzazione degli ascensori motivi insussistenti quali la deturpazione estetica e architettonica dello stabile.
Fonte Amministrare Immobili n. 170/2013