La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni rientrano tra le prestazioni di servizi alle quali si applica l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento, e non quella ordinaria del 21 per cento. Lo chiarisce la Risoluzione n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, che indica anche come l’agevolazione interessi la manutenzione ordinaria di impianti condominiali o ad uso esclusivo, per esempio caldaie, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
L’agevolazione in esame, con l’Iva ridotta al 10 per cento, è diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di manutenzione, in pratica i consumatori finali della prestazione, mentre non si applica ai contratti aventi ad oggetto oltre alla manutenzione ordinaria anche prestazioni ulteriori, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
La richiesta di rimborso dell’Iva addebitata ai rispettivi clienti in misura eccedente il 10 per cento potrà essere recuperata dai prestatori dei servizi entro due anni dalla data del versamento, e solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali. La misura, quindi, garantisce la piena neutralità del tributo e, al medesimo tempo, impedisce l’indebito arricchimento degli erogatori del servizio che altrimenti potrebbero ottenere il rimborso dell’Iva pur non avendola restituita ai rispettivi clienti.Fonte direct : Agenzia delle Entrate 06.03.2013