Condono edilizio, il ministro Cancellieri risponde sulla situazione in Campania

Creato il 10 maggio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Il condono edilizio è un tema particolarmente caro ai parlamentari italiani che non perdono occasione per discutere la situazione italiana, ma soprattutto quella nel territorio campano.

L’argomento è tornato in questi giorni alla ribalta, in occasione di un question time alla Camera nel quale il neo ministro Cancellieri ha risposto ad un’interrogazione del deputato Aniello Formisano, il quale ha sottolineato la situazione di imbarbarimento della situazione edilizia in Campania a causa dell’impossibilità di usufruire del condono del 2003.

“La magistratura penale giustamente, a fronte di tale quantità di abusi edilizi, sta provvedendo ad emettere ed a notificare agli interessati ordinanze di abbattimento dei manufatti abusivi, sia costruiti per mera attività speculativa, sia costruiti sulla base di necessità effettive, sia teoricamente rientranti nella previsione di condono del 2003 e precedenti, senza operare alcuna distinzione tra le varie fattispecie; – ha spiegato il deputato –  tale situazione incide negativamente in una realtà già compressa socialmente ed economicamente quando il previsto abbattimento deve essere realizzato su attività commerciali che producono risorse e lavoro”.

Nell’interrogazione parlamentare il deputato chiede “se non sia il caso di prevedere, attraverso iniziative normative urgenti, una soprasessoria o una graduazione delle previste demolizioni, al fine di salvaguardare, ove possibile, le attività commerciali in essere e tenendo conto anche della qualità dell’abuso realizzato, distinguendo, se possibile, tra abuso di speculazione e abuso di necessità commesso anche a titolo abitativo di prima e unica casa, in assenza del piano di sicurezza nazionale non ancora adottato”.

Il Ministro Cancellieri ha risposto all’interrogazione ricordando prima di tutto che il decreto-legge n. 269 del 2003, successivamente convertito in legge, ha introdotto norme sulla sanatoria degli abusi edilizi. In attuazione dell’articolo 32 del citato decreto-legge, la regione Campania ha adottato la legge regionale n. 10 del 2004, peraltro dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 2006.

“Mi pare doveroso evidenziare che – ha sottolineato la Cancellieri-  il fenomeno dell’abusivismo edilizio, determinato in alcune realtà locali, come quella campana, anche da necessità di ragioni abitative, va inquadrato nel necessario bilanciamento di diversi valori di rilievo costituzionale, quali, accanto a quelli di natura sociale, quelli connessi alla tutela dell’equilibrata programmazione del territorio e del rispetto del patrimonio archeologico, naturalistico ed ambientale. In tale contesto si inserisce la sanzione accessoria di carattere amministrativo che impone la demolizione del manufatto abusivo e, se del caso, il ripristino dello stato dei luoghi rispetto all’oggetto dell’abuso, acquisito ope legis al patrimonio del comune

“Ciò – ha precisato il ministro –  non esclude la possibilità che il giudice dell’esecuzione revochi l’ordine di demolizione qualora sopravvenga un atto amministrativo del tutto incompatibile con lo stesso, quale la destinazione, da parte del comune, del manufatto abusivo ai fini di utilità sociale.
Sulla base di quanto finora rappresentato, ritengo che qualsiasi intervento normativo che vada nel senso richiesto dagli interroganti non possa assolutamente prescindere da una sinergica, congiunta e preliminare attività di ricognizione e valutazione da parte di tutte le competenti istituzioni interessate in ordine alle concrete situazioni abusive poste in essere e al danno effettivamente arrecato al territorio e all’ambiente”.


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