Parlare di contabilizzazione del calore come di una mera imposizione a installare conta-calorie, ripartitori e valvole termostatiche, non ha senso se non in termini di chiacchiera popolare, anche se purtroppo lo si sente fare da voci e media importanti e influenti.
Per capire la logica generale del Decreto Legislativo 102/2014 e del cambiamento epocale che esso introduce nel modo di utilizzare il riscaldamento negli ambienti, è fondamentale inserirlo nel contesto che lo ha generato. Esso infatti è lo strumento legislativo con il quale il Governo italiano nel luglio 2014 (cioè purtroppo fuori tempo massimo) ha recepito la Energy Efficiency Directive 27, emanata dall’Unione Europea nell’ottobre 2012, la quale “stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale dell’Unione relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica al di là di tale data”.
In sostanza questa direttiva è il frutto di un processo ventennale con il quale, passando attraverso il Protocollo di Kyoto e il Piano 20-20-20, Unione europea e stati membri stanno cercando di affrontare e governare i grandi problemi dei consumi energetici, delle dipendenze per l’approvvigionamento, dell’impatto ambientale dei combustibili fossili (dall’effetto serra alle polveri sottili..). Un quadro nel quale la climatizzazione degli edifici viene stimata dall’UE come responsabile del 40% dei consumi energetici globali e del 36% delle emissioni di gas serra.
Il d.lgs. 102/2014 è uno strumento molto articolato, sul quale per altro pende una procedura di infrazione UE, contestata all’Italia dal Commissario per l’azione per il clima e l’energia, nella quale si sostiene che tale decreto non avrebbe correttamente recepito le disposizioni della direttiva 2012/27/Ue.
Ciò che interessa considerare per il nostro scopo sono essenzialmente le parti in cui il d.lgs. 102/2014:
1. regolamenta la contabilizzazione individuale del calore negli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato, rendendo obbligatoria l’installazione di conta-calorie laddove l’impianto lo consenta (distribuzione “orizzontale” – contabilizzazione del calore “diretta”); di ripartitori dei costi del calore su ogni corpo scaldante (contabilizzazione del calore ‘‘indiretta’’) in tutti gli altri casi di impianto centralizzato;
2. demanda alla normativa tecnica UNI CTI 10200:2013 la regolamentazione dell’equa ripartizione dei costi del calore nel condominio.
Il cambiamento con impatto epocale è contenuto tutto in questi due concetti!
In quanto legge dello Stato, il decreto 102/2014 ha validità su tutto il territorio italiano, superando quindi completamente le regolamentazioni di cui alcune Amministrazioni locali (Regioni Piemonte, Lombardia, Lazio e Provincia Autonoma di Bolzano) si erano già dotate per rendere obbligatoria la contabilizzazione individuale del calore.
Nel nostro libro La contabilizzazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato abbiamo cercato di tracciare una panoramica delle principali tappe legislative su questi temi, per coglierne il senso e la logica, per capire a fondo le grandi questioni da affrontare ed evitare ogni banalizzazione.
La contabilizzazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato
R. Colombo, F. Zerbetto , 2015, Maggioli Editore
Il decreto legislativo n° 102/2014, con il quale il Governo Italiano ha recepito la direttiva 2012/27/UE, ha reso obbligatoria la misurazione individuale del calore consumato negli edifici.
In particolare la contabilizzazione indiretta, applicabile agli...
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