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Conto corrente, la commissione sul massimo scoperto cambia nome e modalità di applicazione, ma i costi si alzano

Da Mrinvest

Conto corrente, la commissione sul massimo scoperto cambia nome e modalità di applicazione, ma i costi si alzanoC’era una volta la commissione sul massimo scoperto. Ma in pratica ancora esiste (sotto falsa indentità).
Ma cos’era la commissione sul massimo scoperto? Era una commissione che il correntista pagava alla banca se andava in “rosso” sul conto corrente. La commissione era calcolata sulla somma massima utilizzata che superava il saldo disponibile o nell’ambito di un affidamento bancario. Inoltre il correntista pagava (e paga ancora) anche gli interessi sullo scoperto. Molto negativo era il fatto che la commissione sul massimo scoperto non veniva considerata per il calcolo del TAN e del TAEG. Di fatto, quindi, in caso di scoperto, l’interesse effettivo, comprensivo di tale commissione, poteva superare il limite consentito dalla legge antiusura.
Il legislatore, accortosi dell’anomalia, ha disciplinato la materia, e, con Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009, ha stabilito che la

commissione  è valida solo nell’ambito esclusivamente di un fido e che il saldo del conto corrente risulti a debito per un periodo superiore ai 30 giorni.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) aveva chiesto che fosse abolita, ma a tutti gli effetti è stata sostituita da altre commissioni. In pratica, si paga una percentuale fissa sull’importo del fido per il solo fatto che la banca mette a disposizione dei fondi, anche se questi non vengono utilizzati. Spesso, queste nuove commissioni non sono riportate sulle schede di PattiChiari. Occorre quindi chiedere alla banca il Foglio Informativo, legato al conto corrente, dove sono scritte.
Questa commissione può prendere nomi diversi, come per esempio provvigione di conto o corrispettivo sull’accordato o
commissione di affidamento. Si tratta comunque di una commissione per la messa a disposizione di fondi che non può superare lo 0,5% per trimestre dell’importo del fido (Decreto Legge n. 78 del 26 giugno 2009). Il legislatore ha anche precisato che la commissione sul massimo scoperto va compresa nel calcolo degli interessi al fine dell’usura e quindi considerato nel calcolo TAEG.
In definitiva il cliente con conto corrente con fido, paga una commissione dello 0,5% fissa trimestrale entro il fido accordato (attenzione però allo sforamento del fido, non regolamentato) ed un tasso di circa il 13-14% per le somme effettivamente utilizzate nell’ambito del fido stesso.
Per gli importi versati alle banche fino al 27 giugno 2009 per le commissioni sul massimo scoperto, il correntista potrà procedere al conteggio dei costi per valutare l’eventualità di promuovere un’azione legale nei confronti della banca, per la restituzione degli addebiti illegittimamente applicati. L’eventuale azione giudiziaria è retroattiva di 10 anni. Nel caso di conti correnti estinti, il termine prescritto di 10 anni decorre dalla chiusura del conto.
Con nota del 29 dicembre 2009, l’Antitrust ha pesantemente censurato la disciplina, ritenendo che, sia per gli affidamenti che per gli scoperti di conto corrente, successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge del 2008, convertito in legge nel 2009, si sia verificato un innalzamento dei costi per i correntisti, in quanto la commissione è stata sostituita da una miriade di nuove commissioni dai nomi più vari.
Era da aspettarselo!


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