divenuto un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è appunto quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Aderiscono obbligatoriamente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Anche le banche straniere che operano in Italia hanno aderito al Fondo, con qualche piccola eccezione. Per gli istituti di credito che non hanno aderito, valgono le regole di copertura del loro Paese di origine.
Il conto corrente è una forma di risparmio tutelata dall’intervento statale. La Costituzione italiana prevede infatti che la Repubblica tuteli il risparmio in tutte le sue forme. Diversamente dagli altri Paesi Europei, al fondo non vengono fatti accantonamenti al termine di ogni anno solare e non sono presenti riserve monetarie.
Se si hanno conti su più banche, si è garantiti per la somma di 103.291,38 su ognuno dei depositi. Se invece si hanno più conti sulla stessa banca, la copertura è una sola. Per i conti cointestati, la garanzia vale per ciascun cointestatario (nel caso di moglie e marito, sarà quindi di 206.582,76 euro). Il rimborso avviene in due tempi: 20mila euro entro tre mesi dalla messa in liquidazione della banca (prorogabili a nove mesi), il resto in base ai tempi stabiliti dai liquidatori.
Un eventuale fallimento non ha alcun effetto, invece, sugli investimenti contenuti nel dossier titoli. I titoli sono di proprietà del risparmiatore, non sono mescolati con il patrimonio della banca, quindi il default non li coinvolge.