Magazine Società

Conto Termico: definizione del contratto tipo tra GSE e soggetti responsabili

Creato il 03 giugno 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Conto Termico: definizione del contratto tipo tra GSE e soggetti responsabili.

L’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011 (il cosiddetto decreto Romani)  prevede l’incentivazione degli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni disponendo, alla lettera e), l’assegnazione di tali incentivi avviene previa sottoscrizione di contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas .

Il decreto 28 dicembre 2012, (detto Conto Termico) ha disposto che entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore l’Autorità per l’energia elettrica e il gas predisponga il contratto-tipo e, all’articolo 8, comma 6, attribuisce al GSE il compito di fornire all’Autorità gli elementi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 28/11 per la successiva definizione della scheda-contratto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del Conto Termico (per tutte le informazioni consulta la nostra Pagina Conto Termico).

L’Autorità ha posto recentemente in consultazione il predetto contratto – tipo.

Per l’attuazione di detta consultazione i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in merito al contratto – tipo per l’erogazione degli incentivi del conto termico , in forma scritta e tramite posta elettronica, entro il 9 giugno 2013.

Di particolare interesse in predetta bozza di “contratto – tipo” sono la possibilità di cessione dei crediti e le modalità e i tempi di pagamento.

Su primo punto si segnala che possono essere oggetto di cessione di credito da parte del Soggetto Responsabile le somme rivenienti dai pagamenti disposti dal GSE. Il GSE in tal caso adempirà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
- che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente contratto;

- che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;

- che l’atto di cessione dei crediti:

a) sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente contratto;
b) riporti in allegato il presente contratto;
c) sia accompagnato, in occasione della notifica al GSE, dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall’art. 23 del d.lgs. 196/2003 – affinché il GSE possa procedere a una verifica in capo al cedente per assolvere alle finalità indicate dall’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione;

- che la cessione dei crediti sia efficace solo a seguito di espressa accettazione da parte del GSE mediante comunicazione al cedente e al cessionario.

In relazione alle modalità e i tempi di pagamento degli incentivi previsti dal Conto Termico si segnala che il pagamento della prima rata è previsto con data di pagamento ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del trimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto; le rate successive avranno cadenza annuale. Nel caso in cui la data di pagamento ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog