Contratti a tempo determinato in edilizia, si riducono gli intervalli

Creato il 14 novembre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

La legge 92/2012, la c.d. Riforma Fornero, ha introdotto tra le tante novità per il mondo del lavoro anche nuovi intervalli di tempo tra gli intervalli che devono esserci tra un contratto a tempo determinato e un altro. E proprio sulla normativa dei contratti a tempo determinato e sui relativi intervalli di tempo è intervenuto il Ministero del lavoro con una nota dello scorso 7 novembre 2012, segnalata dall’ANCE.

La normativa della nuova Riforma del Lavoro ha fissato in almeno 60 e 90 giorni l’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro, a seconda che la durata del contratto sia inferiore o superiore a sei mesi.

Ma sempre la Riforma Fornero ha anche previsto la possibilità per i contratti collettivi di ridurre tali termini, fino a 20 e 30 giorni in determinati casi espressamente tipizzati: per esempio, ragioni organizzative qualificate legate al lancio di un prodotto, o di un servizio innovativo, legate ad un rilevante cambiamento tecnologico, o nel caso di rinnovo o di proroga di una commessa consistente.

L’art. 46-bis della l. n. 134/2012 ha poi ulteriormente ampliato tale previsione, prevedendo che i termini ulteriormente ridotti sopra ricordati trovino applicazione sia nelle attività stagionali che in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, hanno chiarito i tecnici del Ministero del lavoro, è demandato alla contrattazione collettiva dalla Riforma Fornero di prevedere casi particolari e tipizzati di riduzione dei termini di intervallo nella citata ipotesi organizzativa. Regolamentazione questa che, però, deve avvenire entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma (18 luglio 2012), trascorsi i quali sarà il Ministero ad individuare tali ipotesi con apposito decreto.

L’art. 46-bis ha anche disposto per i contratti collettivi la possibilità di intervenire per una riduzione degli intervalli in ogni altro caso e, pertanto, anche al di fuori dei casi sopra tipizzati, senza però parimenti prevedere il suddetto intervento ministeriale nell’ipotesi di inerzia da parte della contrattazione.

Fonte ANCE


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