Contratti ai precari

Creato il 27 luglio 2011 da Nonzittitelarte

USB FISTEL-CISL SLC-CGIL SNATER FLS-CSS

Al Presidente Sig. Massimo Zedda
al Sovrintendente Dott. Gennaro Di Benedetto
ai Sig.ri membri del CdA

e p.c.

alle OO.SS

ai Lavoratori

In occasione della produzione estiva, vi è stata la necessità di integrare il complesso corale
con la scrittura di personale aggiunto che però ha avuto proposte contrattuali diverse. Appare
incomprensibile e discutibile la tipologia contrattuale adottata per detto personale, che genera una
grave discriminazione di trattamento all’interno della stessa area artistica.

Risulta infatti una differenza sostanziale tra i contratti dei professori d’orchestra, che a
prescindere dalla produzione (“Carmina Burana” o “Pentagrammi per i fotogrammi”) sono in
possesso di un contratto unico per l’intera produzione, mentre gli artisti del coro hanno ricevuto una
proposta con delle interruzioni in corrispondenza delle giornate di disposizione e festività.

Uguale discriminazione si presenta addirittura negli stessi aggiunti del coro, tra una artista e
gli altri colleghi

Questo è totalmente difforme rispetto alle esperienze passate e configura una grave
discriminazione, nonché un pericoloso precedente; inoltre impedisce il conteggio delle ferie, che si
basa su 6 giornate lavorative, come da CNNL.

Tale contratto non sembra essere inquadrabile in nessuna tipologia;
non può essere un contratto intermittente dato che dovrebbe, in tal caso, interessare i lavoratori sotto
i 25 o sopra i 45 anni e oltretutto essendo previste delle giornate in cui gli artisti sono a
disposizione, dovrebbe essere contemplata l’indennità di disponibilità, prevista in detto contratto.

Non è inquadrabile come un part time verticale, dato che non è indicata la durata della
prestazione lavorativa né l’orario di lavoro (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all’anno), come richiesto dalle leggi vigenti.

Stante il risparmio ridicolo dell’azienda che, per la totalità dei lavoratori è quantificato in

3.500 euro complessivi, era già nelle possibilità del Sovrintendente individuare un altro capitolo di
risparmio, sfruttando magari i maestri in forza alla Fondazione invece di assumerne esterni o
programmando un repertorio che non contemplasse l’aumento degli organici.
Ricordando che l’articolo 4 del CCNL obbliga al medesimo trattamento del personale a
tempo indeterminato, i lavoratori con contratto a termine, le Scriventi quindi invitano a recedere
dalla scelta e a redigere per i lavoratori aggiunti discriminati del complesso corale, un contratto che
offra le stesse condizioni e analogo trattamento economico, onde evitare inutili contenziosi, dal
momento che il contratto proposto potrebbe essere impugnato nelle sedi appropriate.

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