Ai fini della determinazione del valore della controversia avente ad oggetto un rapporto obbligatorio, deve aversi riguardo a quella parte del rapporto che forma oggetto di contestazione.
Cassazione Civile, sez. II, 29 marzo 2013, n. 7962
Teramo, 03 Aprile 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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