Contributo di costruzione, ecco quando si paga e quando no

Creato il 25 giugno 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

La sentenza del TAR Emilia Romagna n. 121 del 30 aprile 2015 chiarisce alcuni dubbi della disciplina del permesso di costruire. In particolare si riferisce all’esonero dal contributo di costruzione.

Il proprietario di un terreno agricolo e socio amministratore di una società agricola ha richiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un immobile di oltre 200 metri quadri adibito ad abitazione e utilizzo agricolo, con esonero dal contributo di costruzione (come previsto dall’art. 30 della l.r. Emilia Romagna n. 31/2002): secondo il provvedimento regionale infatti il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale.

Il Comune ha rilasciato il titolo ma non ha accettato la richiesta di esonero del contributo di costruzione per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa. Il proprietario non ha richiesto il permesso di costruire a nome della società agricola ma a nome proprio: di conseguenza, non essendo il proprietario un imprenditore agricolo a titolo principale, viene meno il requisito soggettivo per l’operatività dell’esonero.

I giudici del TAR hanno dato ragione al Comune, perché, ha affermato, il contributo di costruzione a carico del costruttore trova ragion d’esistere nell’utilità che il costruttore trae dall’edificio costruito.
Secondo la normativa, per il rilascio della concessione gratuita occorre il concomitante concorso di due requisiti: sul piano soggettivo, la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale; sul piano oggettivo, il nesso di preordinazione funzionale delle opere alla conduzione del fondo.
La ricorrenza di una delle due condizioni non è quindi sufficiente per determinare la gratuità dell’intervento edilizio (Cons. di St., sez. V, 14 maggio 2013, n. 2009).

La pretesa esenzione non può, quindi, trovare applicazione nei confronti di soggetti differenti dall’imprenditore agricolo a titolo principale e deve essere debitamente documentata al momento in cui l’interessato richiede il titolo abilitativo per l’intervento edilizio (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 18 settembre 2013, n. 1939).

Nel caso preso in considerazione il richiedente non la qualifica necessaria a ottenere l’esonero dal contributo di costruzione.

L’esenzione da contributo di costruzione, in più, non si può ottenere, a causa della natura del fabbricato che deve essere realizzato e che non ha carattere rurale ma, come sostenuto dal Comune, è abitazione di lusso (art. 9, comma 3, lett. e) del D.L. n. 557/1993). Rcordiamo che ai sensi dell’art. 5 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, sono considerate abitazioni di lusso “le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”.

In questo caso, quindi, il contributo di costruzione si paga eccome.

Leggi anche Contributo di costruzione, stop definitivo ad aggiornamenti e conguagli.

Il contributo di costruzione dopo il “Decreto Sblocca Italia”


Mario Di Nicola , 2015, Maggioli Editore

Il recente Decreto Sblocca Italia (legge n. 164/2014) ha apportato sostanziali modifiche anche alle regole per il calcolo del contributo di costruzione, di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia).

In particolare, al fine di...


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