ABBONATI AL BLOG “LA FUGA DEI TALENTI”! SOTTOSCRIVI L’OPZIONE CLICCANDO “FOLLOWING” IN FONDO A QUESTA PAGINA!
“È una abrogazione nei fatti della legge Controesodo (238/10) la versione definitiva dell’articolo 16 del decreto legislativo 147 per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, che entrerà in vigore dopodomani.
Nella sua versione definitiva, infatti, l’articolo cancella le caratteristiche salienti della precedente legge, più vantaggiosa in termini di bonus fiscale per i “cervelli” che decidono di rientrare in Italia”.
CONTINUA A LEGGERE SUL SITO DE “IL SOLE 24 ORE”
IL TESTO DELL’ARTICOLO 16 NELLA SUA VERSIONE DEFINITIVA:
Art. 16 Regime speciale per lavoratori impatriati 1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; b) l'attivita' lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; c) l'attivita' lavorativa e' prestata prevalentemente nel territorio italiano; d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza dal beneficio. 4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. 5. All'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.