Controesodo Goodbye

Creato il 07 ottobre 2015 da Fugadeitalenti

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“È una abrogazione nei fatti della legge Controesodo (238/10) la versione definitiva dell’articolo 16 del decreto legislativo 147 per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, che entrerà in vigore dopodomani.

Nella sua versione definitiva, infatti, l’articolo cancella le caratteristiche salienti della precedente legge, più vantaggiosa in termini di bonus fiscale per i “cervelli” che decidono di rientrare in Italia”.

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IL TESTO DELL’ARTICOLO 16 NELLA SUA VERSIONE DEFINITIVA:

Art. 16 
 
 
              Regime speciale per lavoratori impatriati 
 
  1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori
che trasferiscono la residenza nel territorio dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concorre alla formazione del  reddito  complessivo  limitatamente  al
settanta per cento del suo  ammontare  al  ricorrere  delle  seguenti
condizioni: 
    a) i lavoratori non sono stati residenti  in  Italia  nei  cinque
periodi  di  imposta  precedenti  il  predetto  trasferimento  e   si
impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; 
    b)  l'attivita'  lavorativa  viene   svolta   presso   un'impresa
residente nel territorio dello Stato  in  forza  di  un  rapporto  di
lavoro instaurato con  questa  o  con  societa'  che  direttamente  o
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa; 
    c)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano; 
    d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso
di  requisiti  di  elevata  qualificazione  o  specializzazione  come
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3. 
  2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma  1  si
applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
30 dicembre 2010,  n.  238,  le  cui  categorie  vengono  individuate
tenendo  conto   delle   specifiche   esperienze   e   qualificazioni
scientifiche  e   professionali   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il  trasferimento  della
residenza nel territorio dello Stato ai  sensi  dell'articolo  2  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro
periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione   del   presente   articolo   anche   relativamente   alle
disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative  vigenti
in  materia,  nonche'  relativamente  alle  cause  di  decadenza  dal
beneficio. 
  4.  Il  comma  12-octies  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, e' abrogato. 
  5. All'articolo 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono
abrogate.