In data 04 febbraio 2011, è stata sottoscritta la convenzione con l’A.I.C., per la riscossione dei contributi sulla disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 34 del 31 gennaio 2011. La delega prevista dal citato art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Circolare numero 70 del 21-04-2011
Teramo, 26 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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