Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia

Creato il 20 novembre 2012 da Marvigar4

fonte: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C099045A-DC1E-45BA-916A-50AEC19F6A03/0/Convenzione_ottantanove.pdf

CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SUI DIRITTI DELL’ INFANZIA
approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

Gli Stati parti della presente Convenzione.

Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo.

Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore delta persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in un’ampia libertà.

Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine
nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.

Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.

Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della Società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l’assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all’interno della comunità.

Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione.

Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.

Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo e stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel Patto internazionale sul diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell’articolo 19) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell’infanzia.

Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un’adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita».

Richiamare le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell’infanzia con particolare riferimento all’affidamento e all’adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell’Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell’Insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile («Regole di Bejing» risoluzione 40/33 dell’Assemblea generate del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell’assemblea generale, del 14 dicembre 1974).

Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione.

Riconosciuta l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione s’intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

Articolo 2

1. Gli Stati parti s’impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.

2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività,
le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale
2. private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
3. Gli Stati parti s’impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere Legislativo e amministrativo.
4. Gli Stati parte si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell’igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d’altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di qui dispongono e, all’occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all’occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest’ultimo, in modo consono alle sue capacita evolutive, l’orientamento ed i consigli necessari all’esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati parti Si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo La nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati parti assicureranno l’attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolari in quelle situazioni in cui il fanciullo Si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

Articolo 8

1. Gli Stati parti s’impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi. gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita.

Articolo 9

1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all’autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell’interesse superiore del
fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l’esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi  causa, sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all’occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere dei fanciullo; Gli Stati parti devono accettarsi inoltre che
la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità all’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell’articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell’articolo 9, gli Stati parti s’impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. II diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all’estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d’origine).
2. A tal fine, gli Stati parte promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l’adesione agli accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo La possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un’apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.

2. L’esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

Articolo 14

1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla liberti di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori di guidare il fanciullo nell’esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle Limitazioni di legge necessarie a proteggere l’ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e la libertà ed i diritti fondamentali altrui.

Articolo 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di Associazione e alla libertà riunione pacifica.
2. L’esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell’ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne a lesioni illecite del suo onore della sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.

Articolo 17

1. Gli Stati parti riconoscono l’importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
• a) incoraggiare i mass-media a diffondere un’informazione e programmi che presentino un’utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell’articolo 29;
• b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un’informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
• c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
• d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
• e) promuovere l’elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l’informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati parti Si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principi secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all’allevamento ed allo sviluppo del bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all’occorrenza, ai tutori. Nell’assolvimento del loro compito essi debbono
2. venire innanzitutto guidati dall’interesse superiore del fanciullo.
3. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un’assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell’adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l’assistenza all’infanzia.
4. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che fanciulli i cui genitori svolgano un’attività lavorativa abbiamo il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell’infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.

Articolo 19

1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprenderanno, all’occorrenza, procedure efficaci per l’istituzione di programmi sociali mirati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d’inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d’intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.
2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternative in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l’altro, l’affidamento, la «kafala» prevista dalla Legge islamica, l’adozione o, in caso di necessita, la sistemazione in idonee istituzioni per l’infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21
• Gli Stati parti che riconoscono do autorizzano il sistema dell’adozione devono accertarsi che l’interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:
• a) assicurare che l’adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l’adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo
• rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all’occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all’adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;
• b) riconoscere che l’adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d’origine, o non possa trovare nel suddetto paese un’altra soddisfacente sistemazione;
• c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a Livello nazionale;
• d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell’adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziano illecito per quanti vi siano implicati;
• e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un’adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani e di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell’ambiente familiare.

Articolo 23

1. Gli Stati patti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati patti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell’assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l’assistenza fornita in conformità il paragrafo 2 sarà gratuita, ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciulli, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento cure sanitarie servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l’integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medico, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e la fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritte di beneficiare di
tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
• a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
• b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
• c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadre delle cure mediche di base mediante, tra l’altro l’utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenute conto dei rischi di inquinamento ambientale;
• d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
• e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull’uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell’allattamento materno, l’igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
• f) sviluppare la medicina preventiva, l’educazione dei genitori e l’informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare
1. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche
tradizionali che possano risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.

2. Gli Stati parti s’impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi sistemazione.

Articolo 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del sue mantenimento, nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciulle o a suo nome.

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente alto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori e le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell’attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un’assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprie territorio che all’estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia l’adozione di altri appropriati strumenti.

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un’educazione e, nell’ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
• a) rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
• b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l’introduzione della gratuità dell’insegnamento e l’offerta di un’assistenza finanziaria nei casi di necessità;
• c) rendere l’istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
• d) rendere l’informazione educativa e l’orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
• e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
1. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
2. Gli Stati parti devono promuovere a favorire la cooperazione internazionale in materia di
educazione, in particolare al fine di contribuire all’eliminazione dell’ignoranza e dell’analfabetismo nel mondo intero e facilitando l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A queste proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.

Articolo 29

1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l’educazione del fanciullo deve tendere a:
• a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l’arco delle sue potenzialità;
• b) inculcare nel fanciullo il rispetto del diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
• c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi
valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è
originario e delle civiltà diverse dalla propria;
• d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona
• e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l’ambiente naturale.
1. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l’applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
• a) fissare l’età minima per essere ammessi ad un impiego;
• b) stabile un’appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
• c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l’effettiva applicazione di queste articolo.

Articolo 33

Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l’impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.

Articolo 34

Gli Stati parti s’impegnano a proteggere il fanciullo conto ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire:
• a) l’induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
• b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
• c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.

Articolo 35

Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.

Articolo 36

Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del sue benessere.

Articolo 37

Gli Stati parti s’impegnano a garantire che:
• a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l’ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
• b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente e arbitrariamente. L’arresto, la detenzione e l’imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;
• c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell’interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salve circostanze particolari;
• d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell’assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale e un’altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.

Articolo 38

1. Gli Stati parti s’impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela Si estenda ai
fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
4. In conformità all’obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39

Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età, non che dell’esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
• nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
• qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
• essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata
• essere sollecitamente e direttamente infermato delle accuse a sue carico, o all’occorrenza tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l’assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
• avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziarie o da un’autorità competente, indipendente e imparziale, in un’udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerate contrario all’interesse superiore del fanciullo, in particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
• non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico in condizioni di uguaglianza;
• se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un’istanza giuridica e a un’attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;
• avvalersi dell’assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare e di comprendere la lingua utilizzata;
• avere il pieno rispetto della sua «privacy» in tutte le fasi del procedimento.
• Gli Stati parti devono cercare di promuovere l’adozione di leggi, procedure, l’insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare s’impegneranno a:
• fissare un’età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
• adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umane e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
1. Saranno previste norme relative alla tutela, all’orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all’affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.

Articolo 41

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettate di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
• a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
• b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.

PARTE SECONDA

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un’equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, Il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l’invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l’indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
5. L’elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni

10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l’anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell’Assemblea generale.
10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l’efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
1. (Con l’approvazione dell’Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall’Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell’adempimento delle loro funzioni).
2. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di
queste articolo).

Articolo 44

1. Gli Stati parti s’impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:
• a) entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
• b) successivamente ogni cinque anni.
1. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un’idea precisa in merito all’attuazione della Convenzione in quel paese.
2. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
3. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all’applicazione della Convenzione.
4. Il Comitato sottoporrà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.
5. Gli Stati parti s’impegneranno a garantire un’ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.

Articolo 45

Alle scopo di promuovere l’effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinate della Convenzione medesima:
• a) Le agenzie specializzate, l’UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite, hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell’esame dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, I’UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull’applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l’UNICEF a sottoporgli rapporti sull’applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza.
• b) Il Comitato trasmette, se le ritiene opportune, alle agenzie specializzate, all’UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;
• c) Il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
• d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoporsi all’attenzione dell’Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

PARTE TERZA

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione e soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parti pregando loro di informarle se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in
vigore una volta approvato dall’Assemblea ed accettate dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.
3. Dopo la sua entrata in vigore, l’emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento esse abbiano accettato.

Articolo 51

1. Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al memento della ratifica o dell’adesione.
2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l’oggetto e gli scopi della presente Convenzione
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi memento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti.
Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Articolo 52

Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

Articolo 53

Il Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e il depositario della Convenzione.

Articolo 54

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.



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